
In tal caso, infatti, non vi è alcun pericolo di pregiudicare gli interessi del cliente, essendo la controversia con la controparte di carattere personale.
Il COA Genova chiede al CNF di esprimersi circa la sussistenza di un
Con il parere n. 5 del 24 marzo 2023, il CNF richiama innanzitutto l'art. 24, comma 1, CDF, secondo il quale l'avvocato deve astenersi dallo svolgimento dell'attività professionale nel caso in cui essa possa determinare un
Consiglio Nazionale Forense, parere 24 marzo 2023, n. 5
Il COA di Genova chiede di sapere se sussista conflitto di interessi nel caso di un cui un avvocato – nell’esercizio del mandato ricevuto dal cliente ovvero dopo l’esaurimento del mandato medesimo – abbia allo stesso tempo una controversia di carattere personale con la controparte e se, nel primo caso, il consenso del cliente sia scriminante.
La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 24, comma 1, del codice deontologico, dispone che “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.
Bene protetto dalla norma è pertanto, per quel che rileva nella specie, l’interesse del cliente o della parte assistita. Nel caso di specie, per come prospettato nel quesito, non sembrerebbe che, in astratto, l’esistenza di una controversia personale tra l’avvocato e la controparte possa pregiudicare gli interessi del cliente. Resta evidentemente ferma ogni ulteriore valutazione, che esula dalla risposta al quesito, sui profili di mera opportunità. La risposta al quesito determina l’assorbimento dell’ulteriore richiesta relativa all’effetto scriminante del consenso del cliente (su cui v. comunque, ex multis, CNF, sent. n. 174/2022).