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17 agosto 2023 Deontologia forense
Nessun conflitto di interessi se l’avvocato è in causa con la controparte del cliente

In tal caso, infatti, non vi è alcun pericolo di pregiudicare gli interessi del cliente, essendo la controversia con la controparte di carattere personale.

di La Redazione

Il COA Genova chiede al CNF di esprimersi circa la sussistenza di un conflitto di interessi nel caso in cui un avvocato, nell'esercizio del suo mandato oppure dopo l'esaurimento dello stesso, abbia allo stesso tempo una controversia di carattere personale con la controparte del cliente.

Con il parere n. 5 del 24 marzo 2023, il CNF richiama innanzitutto l'art. 24, comma 1, CDF, secondo il quale l'avvocato deve astenersi dallo svolgimento dell'attività professionale nel caso in cui essa possa determinare un conflitto di interessi con la parte assistita e con il cliente ovvero possa interferire con lo svolgimento di un altro incarico, anche non professionale. Così stando le cose, è chiaro che il bene protetto dalla norma sia l'interesse del cliente o della parte assistita, interesse che nel caso prospettato dal COA Genova non pare poter essere pregiudicato da una controversia personale tra l'avvocato e la controparte. Resta ferma ogni ulteriore valutazione sui profili di mera opportunità.

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