Home

25 luglio 2023 Deontologia forense
L’ammissione al gratuito patrocinio è esclusa se il richiedente è assistito da più difensori
Il principio secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 del D.P.R. n. 115/2002 per il processo penale, opera anche nel processo civile.
di La Redazione
L'esponente rappresentava di aver affidato ad un avvocato l'incarico di assisterlo in una vertenza di lavoro, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, esponeva egli che, in un primo momento, il professionista aveva svolto l'incarico per la fase stragiudiziale e, in seguito, aveva proposto la nomina di un collega per gestire quella giudiziale della controversia. Tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado, i difensori avevano rinunciato al loro mandato, inviando ciascuno le proprie note pro forma in relazione all'attività espletata. L'esponente contestava così la debenza degli importi richiesti, essendo egli stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, mentre l'avvocato interessato proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali.
Al termine del dibattimento, il CDD rilevava la responsabilità disciplinare dell'incolpato, risultando che egli fosse a conoscenza dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dell'esponente e, ciononostante, avesse in ogni modo preteso dal cliente il pagamento delle proprie spettanze, arrivando ad esperire il procedimento ex art. 702-bis cit..
Contro questa decisione, l'avvocato propone ricorso contestando l'assunto secondo cui la decadenza dal patrocinio a spese dello Stato, in caso di nomina di un secondo difensore, è una ipotesi confinata in ambito penale mentre in quello civile opera la liquidazione di uno dei due procuratori.
Con sentenza n. 47 del 27 marzo 2023, il CNF accoglie il ricorso.
Il D.P.R. n. 115/2002 , nell'introdurre il gratuito patrocinio in tutti i processi (penali, civili, amministrativi, contabili e tributari) con l'art. 91, rubricato «esclusione dal patrocinio», dispone che il beneficio è escluso «se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia». Detta disposizione, che è espressione di un principio generale, vale per tutti i processi.
In tema, secondo un recente orientamento della Cassazione «l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 del D.P.R. n. 115/2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa».
Ne consegue che, nel caso di specie, del tutto legittimamente l'incolpato a fronte del rifiuto oppostigli rispetto alla richiesta di pagamento dei propri compensi professionali ha adito la via giudiziaria per ottenere quanto di dovere. L'esito di tale giudizio appare irrilevante ai fini della valutazione deontologica del contegno tenuto dall'incolpato.