
L'art. 86 del D. Lgs. n. 267/2000 richiamato dal COA di Mantova nel quesito sottoposto al CNF ha carattere eccezionale e disposta a favore degli amministratori locali. Pertanto, non può essere estesa in via analogica ad altre fattispecie.
Con il parere n. 6 del 24 marzo 2023, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito formulato dal COA di Mantova relativa alla possibilità, per i Consiglieri dell'Ordine che si siano avvalsi della difesa tecnica del collega esterno, di poter ricevere dal Consiglio dell'Ordine medesimo il rimborso delle spese legali sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni di Consiglieri dell'Ordine, in analogia con quanto previsto, per gli amministratori locali, dall'
Il CNF risponde in senso negativo, in quanto la disposizione richiamata rappresenta una deroga all'ordinario principio secondo cui a farsi carico delle spese legali è la persona interessata. Pertanto, trattandosi di normaeccezionale a favore degli amministratori locali, la stessa non può essere estesa in via analogica ad altre fattispecie.
Consiglio Nazionale Forense, parere 24 marzo 2023, n. 6
Il COA di Mantova formula quesito in merito alla possibilità – per i Consiglieri dell’Ordine che si siano avvalsi della difesa tecnica del collega esterno – di poter ricevere dal Consiglio dell’Ordine medesimo il rimborso delle spese legali sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni di Consiglieri dell’Ordine, in analogia con quanto previsto, per gli amministratori locali, dall’art. 86 del D. Lgs. n. 267/2000.
La disposizione richiamata rappresenta una deroga – prevista in via eccezionale a favore degli amministratori locali – all’ordinario principio secondo cui a farsi carico delle spese legali è la persona interessata. Trattandosi di norma eccezionale, la stessa non può essere estesa in via analogica ad altre fattispecie.