Con la sentenza in commento, il CNF accoglie il ricorso di una laureata in giurisprudenza che, dopo essersi cancellata dall'Albo al termine del tirocinio, aveva chiesto, a distanza di anni, il riconoscimento del periodo svolto per accedere all'esame di Stato.
Una laureata in giurisprudenza, dopo essersi cancellata dal registro dei praticanti, chiedeva, a distanza di anni, il rilascio di compiuta pratica forense per accedere all'esame di Stato. Il COA respingeva tale richiesta rilevando che la dottoressa, dopo aver svolto un periodo di pratica forense tra il novembre 2011 e il gennaio 2014, aveva deciso di cancellarsi dal registro dei praticanti «senza richiedere alcuna certificazione in merito all'attività svolta». inoltre, dall'esame dei libretti di pratica risultava che aveva svolto «compiutamente e proficuamente i primi 3 semestri di tirocinio, sui 4 all'epoca previsti dalla normativa».
L'aspirante avvocato propone ricorso dinanzi al CNF sostenendo l'applicazione della normativa previgente, salvo la riduzione del periodo di tirocinio a 18 mesi (come previsto dall'
Nella stessa sede, lamenta l'errata applicazione del principio tempus regit actum: il rilascio del certificato, avente valore di mera attestazione della pratica, costituirebbe un atto vincolato in funzione certificatoria.
Il CNF accoglie il ricorso con sentenza n. 59 del 27 marzo 2023.
In via preliminare, il Consiglio afferma che alla scadenza del periodo previsto dalla legge non consegue automaticamente il rilascio del certificato di compiuta pratica, «ma al fine occorre un'attività di verifica che la legge affida al COA, nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo di un corretto ed efficace tirocinio forense (
Posto che l'aspirante avvocato, al termine del periodo di tirocinio, aveva formulato istanza di cancellazione dal Registro, senza richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica, il CNF osserva quando segue: «la nuova disciplina dettata dal DM n. 70/2016, applicabile al caso in esame con riferimento al procedimento di rilascio del certificato, non prevede più la richiesta dell'interessato ai fini del rilascio del certificato, ma onera il COA, all'esito delle verifiche svolte nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo, al rilascio del certificato di compiuta pratica (art. 8, comma 6)». Tale norma non poteva trovare applicazione nel gennaio 2014, in quanto è entrata in vigore solo nel 2016 ma era vigente al momento della richiesta della ricorrente.
In questo caso la cancellazione non ha interrotto il tirocinio che si era effettivamente compiuto a seguito della convalida dei tre semestri operata dal COA.
Pertanto, la ricorrente ha diritto ad ottenere il certificato di compiuta pratica pari ai 3 semestri.