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28 agosto 2023 Deontologia forense
È in conflitto di interesse l’avvocato che dopo la morte dell’amministrato rappresenta uno dei figli nella causa ereditaria?
Il COA ha domandato al CNF se sussiste un conflitto di interesse per l'avvocato che, dopo aver svolto l'incarico di amministratore di sostegno, assume, a seguito della morte dell'amministrato, la difesa di uno dei suoi figli nella controversia ereditaria contro i fratelli.
di La Redazione
Versa in conflitto di interessi l'avvocato che, dopo aver espletato l'incarico di amministratore di sostegno, assume, in seguito alla morte dell'amministrato, la difesa di uno dei figli nella controversia ereditaria da promuovere contro i fratelli?
 
Questo il questi posto dal COA di Carrara al Consiglio Nazionale Forense.
 
Con parere n. 10 del 24 marzo 2023, il CNF richiamo innanzitutto l'articolo 24, comma 1, del Codice deontologico:

legislazione

« L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale».

Il successivo comma 3 prevede poi:

legislazione

« Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico».

Inoltre, è assunto condiviso dalla giurisprudenza che «il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (..) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresi`, alla loro apparenza».
 
Ciò posto, nel caso in esame, sembrano sussistere alcuni dei profili del conflitto di interessi disciplinato dalla citata disposizione Nel corso dell'incarico come amministratore di sostegno, è infatti possibile che il professionista sia venuto in possesso di informazioni – anche relative ad affari delle controparti – che possano limitare la sua indipendenza nell'esercizio del mandato.
Spetta dunque al COA valutare, anche alla luce delle circostanze del caso, la possibilità di applicare o meno quanto appena enunciato.
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