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2 agosto 2023 Deontologia forense
L’avvocato può richiedere un compenso maggiore rispetto a quello in origine pattuito se il cliente non paga spontaneamente?
Sì ma ad una condizione: che il legale abbia fatto espressa riserva contenente la specifica previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta.
di La Redazione
La controversia disciplinare trae origine da un esposto presentato al COA di Venezia da parte di un cliente nei confronti di due avvocati ai quali aveva conferito mandato per un giudizio di separazione pattuendo con gli stessi il corrispettivo per l'attività professionale svolta.
Tuttavia, l’importo effettivamente richiesto all’assistito era «circa sette volte maggiore di quello precedentemente e consensualmente determinato».
L’esponente, ritenendo che l’attività professionale non fosse stata eseguita in maniera corretta, revocava il mandato ai difensori, i quali sollecitavano il cliente al pagamento con preavvisi di parcella. Per contro, il cliento riteneva che tali pagamenti non fossero dovuti essendo la loro corresponsione subordinata alla definizione del processo.
Ricevuto parere favorevole dal COA di Venezia in merito alle parcelle relative all'attività svolta, gli avvocati inviavano una diffida di pagamento delle parcelle, richiedendo però un importo complessivo molto più alto rispetto all’accordo iniziale.
Proposto gravame, il CDD riconosceva che i difensori avevano richiesto un compenso di gran lunga più elevato senza aver formulato la necessaria riserva di maggiorazione, violando così le norme deontologiche. Pertanto, gli commina la sanzione dell’avvertimento.
Avverso tale statuizione gli avvocati propongono ricorso al CNF, il quale lo rigetta con sentenza n. 36 del 25 marzo 2023.
Infatti, per il CNF, «l’art. 29 CDF onera l’Avvocato di formulare l’espressa riserva di maggior compenso contestualmente alla pattuizione dello stesso “dal momento che i destinatari della richiesta devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato, spontaneo pagamento del compenso richiesto dal professionista nell’ammontare specificamente indicato”».