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11 agosto 2023 Deontologia forense
L’avvocato non cassazionista può agire personalmente dinanzi al CNF?
La disposizione generale risponde negativamente al quesito. Tuttavia, l'avvocato può ricorrere in proprio nell'ambito del proprio procedimento disciplinare, salvo che non sia privo dell'esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo.
di La Redazione
La controversia trae origine dal reclamo elettorale proposto dall'attuale ricorrente avverso il verbale delle operazioni preliminari relativo all'ammissione delle candidature per l'elezione dei Componenti del COA di Prato per il quadriennio 2023/2026 e la proclamazione degli eletti al COA di Prato.
La controparte ha eccepito la carenza di ius postulandi in capo alla reclamante, priva dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
In merito a tale eccezione, il CNF ha precisato la differenza tra organo di giurisdizione speciale, come il Consiglio Nazionale Forense, e l'organo di giurisdizione superiore e ha affermato che dinanzi al giudice speciale non c'è l'obbligo di patrocinio affidato ad un avvocato iscritto all'Albo speciale ai sensi dell'art. 33 R.D.L. n. 1578/1933.
Sulla base di tali osservazioni, il Consiglio dichiara, con la sentenza n. 66 del 26 aprile 2023, il ricorso inammissibile per carenza, in capo alla ricorrente, dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori che è requisito fondamentale per l'esistenza e validità dell'atto introduttivo del giudizio.
Difatti, il giudizio che si svolge dinanzi al CNF in materia elettorale ha natura giurisdizionale, pertanto allo stesso si applica la norma prevista dall'articolo 60 u.c. R.D. n. 37/1934 che prevede che il professionista interessato sia assistito da un difensore iscritto all'Albo Speciale.
Tuttavia a tale regola fa eccezione l'art. 50, comma 2, ultimo periodo del R.D.L. n. 1578/1933, che consente all'interessato, nella sola materia disciplinare che lo riguarda direttamente, di proporre impugnazione.
In conclusione, il CNF ribadisce che «l'avvocato può agire personalmente dinanzi al Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell'ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell'esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 RD 1578/1933».
La ricorrente non possiede tale iscrizione speciale, pertanto il ricorso è inammissibile.