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7 settembre 2023 Deontologia forense
L’avvocato che non adempie alle obbligazioni nei confronti dei terzi commette un illecito permanente
Pertanto, secondo il CNF, l'avvocato inadempiente deve essere sospeso ai sensi dell'art. 64 del Codice deontologico forense.
di La Redazione
La controversia ha ad oggetto più contestazioni ad un avvocato per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte.
L'avvocato era stato accusato di aver violato gli artt. 9 e 64 del Codice deontologico, ossia di aver tenuto una condotta lesiva della reputazione professionale e della immagine della classe forense; di non aver adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti di un terzo; di aver mantenuto una condotta lesiva della propria reputazione professionale e per non avere svolto la propria attività professionale con lealtà e correttezza garantendo il pagamento; infine per non avere provveduto all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
La controversia prosegue dinanzi al CDD, il quale accertata la responsabilità disciplinare dell'avvocato e considerata la continuazione del comportamento complessivo del professionista, gli commina la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi.
Giunti dinanzi al CNF, il Consiglio si sofferma sulla prescrizione dell'azione disciplinare in ragione del fatto che i fatti oggetto dei capi di incolpazione sono avvenuti tra ottobre 2013 e luglio 2014.
Ai sensi dell'art. 56 del Codice deontologico «1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. […] 3. […] in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. […]».
Infatti, posto che la durata massima del procedimento disciplinare non può superare, in nessun caso anche in presenza di atti interruttivi, il limite temporale di sette anni e mezzo, con decorrenza dalla data di commissione del fatto contestato o di cessazione della permanenza è necessario verificare e se gli illeciti deontologici hanno carattere istantaneo o permanente.
Nel caso di specie gli illeciti contestati all'avvocato hanno natura permanente, infatti «in tema di prescrizione dell'azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente, il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all'omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l'asserita legittimità del proprio contegno; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado».
In conclusione, con sentenza n. 116 del 7 giugno 2023, il CNF conferma la decisione del CDD.
In conclusione, con sentenza n. 116 del 7 giugno 2023, il CNF conferma la decisione del CDD.