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13 settembre 2023 Deontologia forense
Scatta la sospensione (e non la radiazione) per l’avvocato accusato di appropriazione indebita

Per il CNF, la sanzione non è la somma di pene singole sui vari addebiti contestati, ma il frutto della valutazione complessiva della condotta del soggetto interessato. Nel caso di specie, il Consiglio ha tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari e del comportamento dell'incolpato nel corso del procedimento.

di La Redazione

Il CDD di Firenze comminava ad un avvocato la sanzione della radiazione dall'Albo per aver commesso numerose condotte fraudolente ai danni del proprio cliente condannato per un duplice omicidio dal quale era stato assolto per incapacità di intendere e di volere e poi detenuto presso un OPG perché ritenuto pericoloso.
Nello specifico, l'avvocato era stato accusato di essersi impossessato delle somme detenute dal proprio assistito su due conti correnti utilizzando come mezzo fraudolento la procura notarile conferitagli per gestire l'ordinaria amministrazione.
Nel parallelo processo penale, la Corte territoriale di Firenze condannava il legale a 3 anni e 6 mesi di reclusione con l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 (sentenza poi devenuta definitiva).

L'avvocato ricorre dinanzi al CNF contestando la misura della sanzione irrogata sostenendo «di aver sempre seguito gli interessi esclusivi del proprio assistito, di non avergli procurato alcun danno economico (in quanto le somme erano state consegnate alla famiglia del proprio assistito) e, infine, che in riferimento ai mancati pagamenti di imposte e tasse esso versava in stato di bisogno». Al ricorrente era stato contestato anche l'omesso pagamento di «ogni e qualsivoglia contributo, tassa e imposta a partire dall'anno 1993» a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Con sentenza n. 122 del 13 giugno 2023, il CNF accoglie parzialmente il ricorso dell'avvocato.
A fondamento della sua decisione, il Consiglio ribadisce in via preliminare che «In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 dello stesso Ncdf, nei procedimenti disciplinari, l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto allo scopo di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà che essere unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere».
Dunque, prosegue il CNF, «la sanzione non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato».

Ciò detto, il Consiglio ravvisa che nella fattispecie non vi è dubbio che i fatti siano di una gravità decisamente significativa. Del pari, non vi è dubbio che il pregiudizio subito dall'assistito, anche al netto dei versamenti in favore dei parenti e della sproporzionalità delle notule, sia economicamente rilevante.
Inoltre, è necessario tener conto del comportamento tenuto dal ricorrente nel corso del procedimento e dell'assenza di precedenti disciplinari. A tal proposito, sottolinea il CNF, «il Giudice di prime cure ha errato nel parificare negli effetti la pendenza di (altri) procedimenti disciplinari con la sussistenza di precedenti decisioni definitive. E la differenza, come ben noto, non è di poco momento».

Di conseguenza, in parziale riforma della decisione del CDD, il Consiglio Nazionale Forense applica la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per anni 5 nei confronti dell'avvocato.

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