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14 settembre 2023 Deontologia forense
È negligente l’avvocato che omette di informare il cliente sullo stato della pratica
Nel caso di specie, il professionista aveva omesso, per oltre cinque anni, di eseguire il mandato professionale conferitogli dalla cliente, rassicurandola falsamente sull'esecuzione dell'attività professionale richiesta e dovuta.
di La Redazione
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare ed
accusato
di aver violato i doveri di lealtà correttezza, fedeltà, diligenza e competenza, nonché di non aver rispettato il rapporto di fiducia ed accettazione dell'incarico, il dovere di informazione e di adempimento del mandato, e l'obbligo di restituzione dei documenti.
In particolare, risultava che il professionista, che aveva ottenuto mandato da Tizia al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, non adempisse al mandato conferitogli dalla cliente, pur comunicando alla stessa la pendenza della causa innanzi al Giudice di prime cure. Inoltre, risultava che egli non provvedesse neanche a dare riscontro alle diverse richieste di informazione da parte della rappresenta, nonché avesse omesso la restituzione e la consegna dei documenti ricevuti, e degli atti e documenti oggetto del mandato.
Accertata la responsabilità dell'incolpato per le violazioni deontologiche sopra contestatogli, la Corte Distrettuale di Disciplina gli comminava la sanzione della sospensione per nove mesi dall'esercizio della professione forense.
Avverso tale decisione l'avvocato propone ricordo dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Con la sentenza n. 127 del 16 giugno 2023, il Collegio precisa che «nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e ciò tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà che essere unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano, come nel caso, molteplici le condotte lesive poste in essere».
Pertanto, dati l'elevato grado di negligenza, avvertibile nelle diverse condotte contestate al ricorrente e occultamento avvenuto per anni con false informazioni date agli assistiti, il mancato assolvimento dei mandati ricevuti e la mancata restituzione agli esponenti della documentazione di loro pertinenza, ha condotto il CNF decide di confermare la sanzione comminata dal CDD.