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19 settembre 2023 Deontologia forense
Sanzione più mite per il praticante avvocato accusato di appropriazione indebita: la giovane età e l’inesperienza lo “salvano” dalla radiazione

Il CNF interviene sul trattamento sanzionatorio previsto per l'incolpato comminandogli la sospensione per 6 mesi. Valorizzati a suo favore lo status di praticante al momento dei fatti, l'inesperienza, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti e l'incensuratezza.

di La Redazione

La controversia tra origine dal ricorso proposto da un praticante avvocato a cui era stata comminata la sanzione della radiazione per aver sottratto un'ingente somma di denaro (24mila euro) al proprio cliente sottraendola dal risarcimento che l'assicurazione gli aveva pagato a titolo di indennizzo per un sinistro stradale.
Dinanzi al CNF, il ricorrente impugna la sentenza del CDD di Catanzaro lamentando, tra i motivi di doglianza, che «la sanzione della radiazione è manifestamente eccessiva ed è addirittura sproporzionata rispetto alla pena inflitta dal giudice penale di primo grado, al quale il CDD si è uniformato, sia pure erroneamente, quanto alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della responsabilità, per poi immotivatamente discostarsi nel trattamento sanzionatorio, omettendo altresì di valutare una serie di parametri favorevoli all'incolpato: l'incensuratezza, il notevole lasso di tempo trascorso (tredici anni) senza rilievi deontologici, lo status di praticante al momento dei fatti, l'inesperienza, le peculiari tempistiche e modalità di denuncia del fatto da parte del cliente/parte assistita».

Per il CNF il motivo è fondato. A fondamento della sua decisione, il Consiglio sostiene che la sanzione debba essere stabilita nell'ambito del trattamento edittale dell'art. 30, c. 2, cdf e che la giusta dosimetria fondata sui criteri posti dall'art. 21 cfd debba condurre all'irrogazione del minimo edittale. A tal proposito, il CNF valorizza a favore del ricorrente alcune delle circostanze dallo stesso dedotte o comunque riscontrabili nella fattispecie (status di praticante al momento dei fatti, inesperienza, correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, incensuratezza, avvenuta riparazione del danno in ottemperanza alle statuizioni civili del giudicato penale).

Alla luce di quanto detto, il CNF accoglie parzialmente il ricorso con sentenza n. 133 del 5 luglio 2023 e commina all'avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi.