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21 settembre 2023 Deontologia forense
Inammissibili i motivi aggiunti al ricorso già proposto dinanzi al Consiglio Nazionale Forense
In sede di ricorso davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, a pena di inammissibilità.
di La Redazione
La controversia disciplinare trae origine dall'utilizzo di espressioni sconvenienti, offensive e minacciose utilizzate dall'avvocato nel ricorso per ricusazione.

Il COA trasmetteva la segnalazione al CDD di Palermo che, ascoltato l'avvocato, il quale non forniva giustificazioni del proprio operato, ma anzi rincarava la dose delle proprie accuse, lo incolpava di aver violato il Codice deontologico per aver utilizzato espressioni offensive nei confronti del giudice, del quale ne aveva richiesto la ricusazione. 
Alla luce di tale violazione, il CDD comminava all'incolpato la sanzione della radiazione dall'Albo, anche in considerazione delle innumerevoli sospensioni e sanzioni disciplinari che erano state comminate all'avvocato negli anni precedenti. 
 
Avverso tale decisione, l'incolpato propone impugnazione dinanzi al CNF il 3 gennaio 2023; inoltre, nello stesso giorno l'avvocato presentava anche una integrazione del ricorso. 
Il 12 maggio 2023, l'avvocato depositava un nuovo e diverso ricorso avverso la decisione del CDD, sulla base di quattro motivi d'impugnazione. 
 
Il CNF con sentenza n. 137 del 5 luglio 2023 dichiara inammissibile il ricorso dell'incolpato, in quanto il primo ricorso, presentato il 3 gennaio 2023, era composto da poche e confuse righe nelle quali mancavano totalmente i motivi d'impugnazione e le conclusioni
Si trattava quindi di carenze grossolane che rendevano l'atto inammissibile, radicalmente e pacificamente. 
L'avvocato, il 12 maggio 2023 aveva poi depositato un secondo e diverso ricorso, dove aveva articolato quattro motivi d'impugnazione. 
Tuttavia, di tale successivo ricorso va rilevata la tardività ai sensi dell'art. 61 della Legge n. 24/2012, essendo stato proposto ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della decisione disciplinare completa di motivazione, avvenuta il 3 gennaio 2023. 
Inoltre, non è possibile considerare il secondo ricorso come una sorta di memoria di “motivi aggiunti”, dal momento che, «secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al C.N.F. a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell'atto di impugnazione». 
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