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Comma 2 cit.: «Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico». |
Consiglio Nazionale Forense, parere 31 maggio 2023, n. 14
Il COA di Trento chiede di sapere se, in mancanza di iscritti disponibili, sia possibile nominare quale Revisore unico dei conti, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge n. 247/12, un avvocato iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti ma appartenente ad altro foro.
Ad analogo quesito il Consiglio Nazionale Forense ha già dato risposta con i pareri n. 98/2014 e 68/2015, affermando che il richiamato articolo 31 della legge n. 247/12 “vincoli la scelta del revisore tra gli Avvocati iscritti al relativo registro, senza che questi debbano essere contestualmente iscritti all’Ordine il cui Consiglio ne chiede la nomina. Per tale ragione, la nomina del revisore contabile da parte del Presidente del Tribunale […] potrebbe riguardare anche un avvocato di altro foro, purché iscritto al registro dei revisori dei conti” (così, in particolare, il parere n. 68/2015). La risposta al quesito è dunque nel senso che non potrà essere designato revisore un dottore commercialista, ma può validamente assumere la funzione un avvocato revisore dei conti iscritto ad altro albo.