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4 ottobre 2023 Deontologia forense
L'avvocato appartenente ad altro foro può essere nominato Revisore unico dei conti dell’Ordine?
Sì secondo il CNF, purché l'avvocato risulti iscritto nel Registro dei revisori dei conti.
di La Redazione
In mancanza di iscritti disponibili, è possibile nominare quale Revisore unico dei conti, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della L. n. 247/12, un avvocato iscritto nel Registro dei revisori dei conti appartenente ad altro foro?

legislazione

Comma 2 cit.: «Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico».

È questo il questo posto al Consiglio Nazionale Forense dal COA di Trento.
 
Con il parere n. 14 del 31 maggio, il CNF ricorda che, come già chiarito nei precedenti pareri n. 98/2014 e n. 68/2015, l'art. 31 cit. vincola «la scelta del revisore tra gli Avvocati iscritti al relativo registro, senza che questi debbano essere contestualmente iscritti all'Ordine il cui Consiglio ne chiede la nomina». Pertanto, il Presidente del Tribunale potrebbe nominare revisore contabile dell'Ordine anche un avvocato di altro foro, purché iscritto nel suddetto Registro dei revisori.
 
Sulla base di ciò, la risposta al quesito può essere resa nel senso che non può essere designato revisore un dottore commercialista, ma può validamente assumere la funzione un avvocato revisore dei conti iscritto ad altro albo.
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