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6 ottobre 2023 Deontologia forense
Divieto definitivo di assumere la carica di mediatore per l’avvocato sanzionato tempo addietro con la censura
La sanzione disciplinare definitiva rileva senza limiti temporali, salvo espressa deroga normativa, quantomeno a specifici fini.
di La Redazione
Un avvocato chiedeva al COA di appartenenza la commutazione della censura comminatagli ad esito di un procedimento disciplinare nel più mite “ammonimento”, evidenziando che la sanzione, seppur risalente nel tempo, fosse per lui ostativa rispetto all'assunzione della qualifica di mediatore.
Il COA rigettava detta richiesta sul presupposto che, premesso che l'art. 22, comma 3, del CDF poteva trovare applicazione solo nel corso del procedimento disciplinare, e non dopo che il provvedimento fosse divenuto definitivo, l'effetto preclusivo fosse ascritto alla sanzione della censura direttamente dall'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 180/2010.
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L'art. 4 cit. richiede il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
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L'avvocato presenta ricorso al CNF lamentando che il principio di adeguamento in melius prevarrebbe e che andrebbe applicato il principio del favor rei in relazione ad una norma successivamente intervenuta nel tempo.
Con sentenza n. 153 del 11 luglio 2023, il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.
Il ricorrente mira modificare una sanzione pacificamente divenuta definitiva.
Tuttavia, l'Organo disciplinare può incidere su sanzioni definitive solo nei casi previsti dalla normativa vigente, segnatamente dall'art. 55 della Legge 247/2012 , qualora ricorrano gli specifici e gravi presupposti richiesti, «che però sono prima facie del tutto estranei al contenuto e motivi dell'odierno ricorso».
Tuttavia, l'Organo disciplinare può incidere su sanzioni definitive solo nei casi previsti dalla normativa vigente, segnatamente dall'
Esorbiterebbe dalle funzioni dell'Organo stabilire, in assenza di una facoltà espressamente prevista dalla legge, limitazioni anche temporali all'efficacia di una sanzione per cui non è prevista una durata o un termine di efficacia, peraltro «al sol fine di incidere in un ambito, quello dell'accesso alla qualifica di mediatore, completamente estraneo alla funzione disciplinare». Infatti, «solo un intervento del legislatore sulla specifica norma ostativa per il ricorrente, potrà mitigare le preclusioni diuturne conseguenti alla formulazione attuale dell' art. 4 comma terzo lett.c del D.M. 180/2010».