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10 ottobre 2023 Deontologia forense
Il consenso del cliente non “salva” l’avvocato dal conflitto di interessi
L'obbligo di astensione sussiste anche se il conflitto è solo potenziale e si estende non solo a chi è partecipe della stessa associazione professionale, ma anche a chi esercita negli stessi locali.
di La Redazione
Una madre presentava un esposto contro l'avvocata Tizia, curatrice speciale di sua figlia, lamentando che ella aveva violato l'art. 35 CDF, non avendo tutelato gli interessi della minore. In particolare, dall'esposto risultava l'esistenza di un conflitto di interessi tra Tizia e l'avvocata Caia, rappresentante del padre della figlia in un giudizio di cassazione, in quanto lo stesse facevano parte della stessa associazione professionale.
 
Archiviato l'esposto nei confronti di Tizia, il CDD avviava un procedimento disciplinare nei confronti di Caia, ad esito del quale l'incolpata, seppur era stata riscontrata la sua buona fede, veniva sanzionata col richiamo verbale per aver assunto il patrocinio nonostante un conflitto di interessi potenziale.
 
Contro questa decisione, la professionista presenta ricorso lamentando l'inapplicabilità, nel caso in esame, dell'art. 24 CDF per l'assenza di un conflitto di interessi concreto: la norma si applicherebbe infatti solo ai conflitti di interessi tra cliente e parte assistita, essendo irrilevante il conflitto di interessi con parte diversa dal cliente.
 
Con sentenza n. 160 del 25 luglio 2023, il CNF rigetta il ricorso.
 
La disposizione in questione «mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato»; pertanto, affinché si verifichi l'illecito, è sufficiente che l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando eventuali consapevolezza o consenso dei clienti a tale prestazione. 
 
Inoltre, l'obbligo di astensione sussiste anche se il conflitto è solo potenziale e si estende non solo a chi sia partecipe della stessa associazione professionale, come nel caso di specie, ma anche a chi eserciti negli stessi locali, in quanto tale divieto «obbedisce all'esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene non solo dell'indipendenza effettiva, ma anche dell'apparenza di essa».
 
Sulla base di ciò, appare evidente che l'incolpata avesse l'obbligo di non accettare l'incarico, essendo provato il fatto che ella fosse del tutto consapevole di assumere la difesa di un soggetto in potenziale conflitto di interessi con la sua collega di studio.
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