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12 ottobre 2023 Deontologia forense
Il CDD può revocare, anche d’ufficio, una propria precedente delibera istruttoria
«In applicazione dell'ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte, il CDD può modificare nonché revocare una propria ordinanza istruttoria, anche d'ufficio». Nel caso di specie, il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva revocato la delibera con cui aveva ammesso l'escussione dei testi dedotti dall'incolpato con memoria istruttoria, in quanto era stata ritenuta tardiva.
di La Redazione
L'esponente Caio lamentava che l'avvocato Tizia avesse operato in conflitto di interessi per aver assunto la difesa di sua moglie nel procedimento di separazione consensuale, subito dopo che il medesimo aveva ricevuto la revoca dei mandati difensivi in procedimenti penali in cui era difeso dalla stessa avvocatessa.
In particolare, il 27 febbraio 2012 il difensore comunicava all'esponente la rinuncia ai mandati difensivi nei procedimenti penali, successivamente, il 23 aprile dello stesso anno depositava ricorso consensuale per la separazione dei coniugi quale difensore della moglie.
Il 17 dicembre 2012 l'avvocato, in qualità di difensore della stessa, in forza della procura a margine del ricorso per separazione consensuale, provvedeva a notificare l'atto di precetto per l'importo di 4.595,79 euro comprese le competenze del precetto a favore del legale contro l'esponente.
Nel marzo dell'anno successivo, con una lettera l'avvocato chiedeva all'esponente il pagamento dell'importo di 21.111,83 euro per l'assistenza di cui ai procedimenti penali per cui aveva rinunciato al mandato.
 
La controversia disciplinare giunge così dinanzi al CDD
Il 18 giugno 2018 veniva fissata l'udienza dibattimentale.
«A detta udienza compariva l'incolpata, unitamente al proprio difensore, e la Sezione, dato atto preliminarmente che la lista testi dell'avvocato era stata presentata fuori termine, revocava l'ordinanza 15.06.2018 ammissiva delle prove dalla stessa richieste.
Veniva quindi sentito l'esponente che confermava il contenuto dell'esposto.
L'incolpata riferiva una differente ricostruzione della vicenda.
All'esito della suddetta udienza dibattimentale, il CDD accertava la responsabilità disciplinare dell'incolpata affermando che: “dall'istruttoria svolta e dai documenti acquisiti risulta incontrovertibile e documentalmente provata la responsabilità dell'iscritta, la quale ha assunto un incarico professionale contro una parte già assistita, non essendo ancora decorso il termine biennale previsto dal comma 1 dell'art. 68 CDF (arti 51 CDF previgente)” e comminava la sanzione dell'avvertimento ritenendola equa e proporzionata alla gravità del fatto». 
 
Avverso tale decisione l'avvocato ricorre dinanzi al CNF
La ricorrente, in particolare ritiene censurabile la decisione del CDD, in quanto con l'ordinanza istruttoria ha prima ammesso soltanto due dei testi inclusi nella lista testimoniale senza motivare sulla mancata ammissione degli altri per poi revocare l'ordinanza stessa sul presupposto della tardività rispetto il termine indicato dall'art. 21 c. 3 lett. d) del Regolamento CNF n. 2/2014. 
 
Il CNF ricorda il potere del CDD di revocare il proprio precedente provvedimento istruttorio.
Inoltre, «l'art. 21 del Reg. CNF 2/2014, rubricato ‘Comunicazione e contenuto della citazione a giudizio', al comma 2 prevede, al punto sub d) che l'incolpato “entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti».
 
Nel caso di specie la ricorrente ha depositato la lista dei testi l'11 giugno 2018 e l'udienza dibattimentale era fissata il 18 giugno 2018. 
Secondo il Consiglio Distrettuale di Disciplina tale deposito sarebbe stato tardivo in quanto il termine richiamato dall'art. 21 andrebbe considerato a giorni liberi.
 
Per questo motivo il CNF rigetta, con la sentenza n. 161 del 25 luglio 2023,  il ricorso della ricorrente. 
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