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20 ottobre 2023 Deontologia forense
Sospeso per due anni l’avvocato che si è appropriato illegittimamente delle somme spettanti ai propri clienti
Nel caso di specie, il difensore che aveva indebitamente trattenuto le somme erogate dalla compagnia assicurativa destinate ai propri assistiti a titolo di risarcimento danni, è stato condannato alla sospensione dall’esercizio della professione per anni due, in quanto ha commesso un gravissimo illecito disciplinare.
di La Redazione
Due coniugi avevano presentato un esposto nei confronti dell’avvocato, odierno ricorrente, dove lamentavano che il professionista, incaricato di svolgere una pratica di risarcimento danni per il decesso di un loro parente, aveva incassato dall’assicurazione del danneggiante una ingente somma di denaro (190mila euro) a titolo di risarcimento, senza però consegnare nulla alla coppia; quest'ultima venne a conoscenza del fatto durante un incontro negli uffici dell’assicurazione e in tale occasione avevano, inoltre, scoperto che sulla quietanza le loro firme erano false.
A seguito della scoperta della truffa da parte degli assistiti, l’avvocato versava agli stessi esclusivamente 50mila euro.
 
La controversia prosegue dinnanzi al CDD, il quale incolpava l’avvocato di aver violato l’art. 30 del CDF, rubricato “Gestione del denaro altrui”, per avere indebitamente trattenuto somme erogate dalla compagnia assicurativa destinate ai propri clienti, e l’art. 27 CDF per non aver riferito agli stessi dello svolgimento della pratica e delle proposte risarcitorie formulate dalla compagnia stessa. 
Nel dibattimento gli esponenti confermavano il contenuto dell’esposto e l’avvocato, pur ammettendo i fatti, rilevava l’impossibilità di versare le somme ai propri clienti a causa di un blocco sul conto corrente operato dalla propria banca.
 
Il CDD all’esito del processo affermava la responsabilità disciplinare del professionista e gli comminava la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni 2, ai sensi dell’art. 22, c. 2 CDF.
 
Avverso tale statuizione l’avvocato propone ricorso dinnanzi al CNF chiedendo il proscioglimento dalle violazioni accertate e in subordine l’applicazione di sanzione meno afflittiva. 
 
Tuttavia, il ricorrente non solo non aveva dimostrato la circostanza che gli avrebbe impedito di corrispondere la somma ai clienti, ma non aveva neanche chiarito il perché non avesse immediatamente informato gli stessi e perché non avesse mai restituito l’intera somma trattenuta, salvo quella di 50mila euro solo dopo formale richiesta.
 
In definitiva, il Consiglio, con la sentenza n. 167 del 25 luglio 2023, rigetta il ricorso dell’avvocato e conferma la sanzione della sospensione per due anni in relazione alla gravità della condotta dell’avvocato. 
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