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23 ottobre 2023 Avvocati
Pignoramenti eseguiti d’ufficio dall’ufficiale giudiziario: le indicazioni del Tribunale di Roma

A seguito delle problematiche poste dall'entrata in vigore dell'art. 492-bis c.p.c., il Tribunale capitolino ha stabilito delle indicazioni operative relative alla modalità da utilizzarsi per le iscrizioni a ruolo dei processi esecutivi e per gli adempimenti successivi (istanza di assegnazione o vendita).

di La Redazione

Il Tribunale di Roma ha fornito indicazionioperative relative alla modalità da utilizzarsi per le iscrizioni a ruolo dei processi esecutivi e per gli adempimenti successivi (istanza di assegnazione o vendita) in caso di pignoramenti eseguiti ex officio dall'ufficiale giudiziario ex artt. 492-bis, 543 c.p.c. e 155-ter disp.att. c.p.c..
Tale intervento si è reso necessario a seguito delle problematiche poste dall'entrata in vigore dell'art. 492-bis c.p.c..

Con il provvedimento in esame, il Tribunale ha stabilito che:

  • i pignoramenti eseguiti d'ufficio dall'ufficiale giudiziario all'esito della richiesta di ricerca telematica dei beni e quindi recanti lo stesso numero cronologico di ricerca dei beni (N.RB), avranno per ogni terzo pignorato un proprio numero cronologico (Mod. C, ovvero C-ter in caso di atti esenti);
  • tutti i pignoramenti eseguiti ex officio dall'ufficiale giudiziario recanti lo stesso Numero RB devono essere iscritti in un'unica procedura esecutiva (pur avendo numeri cronologici diversi e consecutivi);
  • nella nota di iscrizione a ruolo, nella parte relativa al numero cronologico del pignoramento, deve essere indicato il numero del pignoramento portante ossia quello recante il numero cronologico minore;
  • gli altri eventuali pignoramenti eseguiti dovranno essere allegati agli atti del fascicolo telematico con la specifica indicazione dei rispettivi numeri cronologici.

Ai fini dell'assegnazione o vendita, deve essere presentata la relativa istanza ai sensi dell'art. 543 ultimo comma c.p.c.. A seguito dell'istanza, il Giudice fissa l'udienza per l'assegnazione o la vendita con decreto notificato a cura del creditore procedente.

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