A seguito delle problematiche poste dall'entrata in vigore dell'art. 492-bis c.p.c., il Tribunale capitolino ha stabilito delle indicazioni operative relative alla modalità da utilizzarsi per le iscrizioni a ruolo dei processi esecutivi e per gli adempimenti successivi (istanza di assegnazione o vendita).
Il Tribunale di Roma ha fornito indicazionioperative relative alla modalità da utilizzarsi per le iscrizioni a ruolo dei processi esecutivi e per gli adempimenti successivi (istanza di assegnazione o vendita) in caso di pignoramenti eseguiti ex officio dall'ufficiale giudiziario ex
Tale intervento si è reso necessario a seguito delle problematiche poste dall'entrata in vigore dell'
Con il provvedimento in esame, il Tribunale ha stabilito che:
- i pignoramenti eseguiti d'ufficio dall'ufficiale giudiziario all'esito della richiesta di ricerca telematica dei beni e quindi recanti lo stesso numero cronologico di ricerca dei beni (N.RB), avranno per ogni terzo pignorato un proprio numero cronologico (Mod. C, ovvero C-ter in caso di atti esenti);
- tutti i pignoramenti eseguiti ex officio dall'ufficiale giudiziario recanti lo stesso Numero RB devono essere iscritti in un'unica procedura esecutiva (pur avendo numeri cronologici diversi e consecutivi);
- nella nota di iscrizione a ruolo, nella parte relativa al numero cronologico del pignoramento, deve essere indicato il numero del pignoramento portante ossia quello recante il numero cronologico minore;
- gli altri eventuali pignoramenti eseguiti dovranno essere allegati agli atti del fascicolo telematico con la specifica indicazione dei rispettivi numeri cronologici.
Ai fini dell'assegnazione o vendita, deve essere presentata la relativa istanza ai sensi dell'