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27 ottobre 2023 Deontologia forense
L’irregolare composizione del collegio giudicante di primo grado non è causa di nullità
Considerate la natura e la funzione amministrativa del procedimento disciplinare davanti al CDD, è sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazione.
di La Redazione
L’avvocato Tizia veniva sottoposta a procedimento disciplinare in ordine ad una serie di capi d’incolpazione, tra cui aver ricevuto l’assistito di una collega in assenza di questa, al fine di individuare una soluzione transattiva delle vertenze in atto, suggerendo l'ammontare dei compensi professionali da corrispondere all'esito della transazione.
Ad esito del procedimento, il CDD, ritenuta sussistente la suddetta violazione deontologica, applicava all’incolpata la sanzione disciplinare della censura mediante biasimo formale per le condotte contestate.
L’incolpata presenta ricorso contro questa decisione, lamentando la nullità del procedimento di primo grado per mancata acquisizione della delibera del COA di approvazione dei capi di incolpazione contestati, per “irregolarità del verbale del CDD di approvazione di un capo di incolpazione poiché adottato con composizione diversa da quella di sua nomina, per irregolarità dell’atto di citazione in quanto mancante della sottoscrizione de segretario di sezione.
Con sentenza n. 174 del 20 settembre 2023, il CNF rigetta tutte le eccezioni.
Il procedimento disciplinare innanzi al CDD, l’attività svolta e il provvedimento adottato hanno natura amministrativa. In conseguenza di ciò:
- l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che può essere sanata se non comporta una lesione del diritto di difesa dell’interessato;
- la nomina o la sostituzione dei componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità` delle deliberazione;
- la mancata sottoscrizione dell’atto di citazione da parte del segretario non determina, sulla base di quanto detto sopra, una nullità insanabile, ma una mera illegittimità amministrativa.