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7 novembre 2023 Deontologia forense
L’avvocato non può contattare direttamente la controparte quando sa che è legalmente assistita
Integra comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte quando è noto che la stessa è assistita da altro collega.
di La Redazione
Il CDD sottoponeva a procedimento disciplinare Tizia con l'accusa di aver, durante un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni, contattato le controparti del proprio cliente al fine di trovare un accordo sulle somme dovute (art. 41.1 CDF), nonché per averle ricevute (art. 41.4) CDF in assenza del loro difensore e senza il consenso di questi.
Concluso il procedimento, l'Organo giudicante, ritenuti provati gli addebiti in questione, accertava la responsabilità dell'incolpata e le irrogava la sanzione della censura.
Contro questa decisione, l'incolpata presenta ricorso l'avvocatessa lamentando, tra più censure, che gli elementi dimostrerebbero che il difensore della controparte fosse a conoscenza dell'accordo transattivo raggiunto all'esito dell'incontro tra questa. Inoltre, non sussisterebbe la prova né del fatto che sia stata l'incolpata a mettersi in contatto con la controparte, né che il suo difensore non fosse a conoscenza dell'avvenuto incontro.
Con sentenza n. 152 dell'11 luglio 2023, il CNF respinge il ricorso.
Innanzitutto, va ricordato che integra comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, qualora sia noto che la stessa è assistita da altro collega. Nello specifico, costituiscono distinte condotte illecite sia l'aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega, sia l'averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso.
Ciò presupposto, nel caso in esame, risulta incontestato il fatto che l'incolpata abbia avuto almeno un incontro le controparti e che, in tale occasione, abbia fatto sottoscrivere agli stessi una transazione in assenza del loro difensore. Nessuna prova vi è della conoscenza da parte dell'avvocato della controparte in merito ad un eventuale consenso all'incontro, né che lo stesso fosse a conoscenza dell'avvenuta transazione.