Per il CNF, la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità.
Con il parere n. 36 del 17 ottobre 2023, il CNF risponde al quesito sottopostogli dal COA di Milano relativo all'applicabilità o meno dell'
In caso di risposta affermativa, chiede il COA, è necessario darne notizia mediante inserimento nell'elenco degli avvocati sospesi di cui alla lett. e) del medesimo art. 15, c. 1 cit.?
Per il CNF, l'obbligo di corresponsione del contributo discende dal fatto dell'iscrizione nell'Albo. Le società e le associazioni professionali sono soggette all'iscrizione nell'albo e pertanto al pagamento del contributo di iscrizione.
Pertanto, conclude il Consilio, la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità.
Consiglio Nazionale Forense, parere 17 ottobre 2023, n. 36
Il COA di Milano chiede di sapere se la disposizione di cui all’articolo 29, comma 6 della legge n. 247/12 – che dispone la sospensione dell’iscritto che non corrisponda il contributo di iscrizione annuale si applichi anche alle società tra avvocati iscritte nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettera l) della legge professionale; e se, in caso di risposta affermativa, della notizia debba essere data notizia mediante inserimento nell’elenco degli avvocati sospesi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 15, comma 1.
La risposta è resa nei termini seguenti.
L’obbligo di corresponsione del contributo discende dal fatto dell’iscrizione nell’Albo. Le società e le associazioni professionali sono soggette all’iscrizione nell’albo e pertanto al pagamento del contributo di iscrizione.
Ne consegue che la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all’ipotesi di morosità.