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22 novembre 2023 Deontologia forense
L’errore scrimina l’illecito disciplinare solo se è inevitabile
L'imperizia incolpevole non costituisce errore inevitabile in quanto l'avvocato è tenuto a conoscere il sistema delle fonti.
di La Redazione
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver violato gli artt. 9 e 26 del Cdf, in particolare per non aver adempiuto fedelmente e con diligenza il mandato ricevuto dal cliente e non aver preso parte alle udienze del procedimento penale instaurato, con rilevante trascuratezza. All'esito dell'udienza dibattimentale, il CDD dichiarava l'incolpato colpevole dei fatti contestati e gli irrogava la sanzione disciplinare della censura.
L'avvocato presenta ricorso contro questa decisione deducendo la prescrizione dell'illecito contestato, chiedendo la correzione del capo d'incolpazione nonché lamentando l'omessa considerazione della scriminante dell'errore scusabile.
Con sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023, il CNF respinge il ricorso e conferma la decisione del CDD.
Innanzitutto, l'assenza del difensore alle udienze penali, in difetto di un legittimo impedimento , ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente, costituisce illecito di carattere istantaneo, non rilevando l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito.
Tuttavia, nel caso di specie, si rileva che all'incolpato non viene contestato l'abbandono di difesa in relazione ad una singola udienza, bensì in riferimento all'intero procedimento penale, contestandosi così una condotta illecita protrattasi per tutta la durata del procedimento medesimo. E poiché trattasi di illecito di natura permanente, commesso dopo l'entrata in vigore della Legge n. 247/2012, si applica l'art. 56 della stessa, secondo cui l'illecito si prescrive nel termine di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del fatto (termine rispettato).
In secondo luogo, con riferimento all'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, per integrare un illecito disciplinare è sufficiente la c.d. suitas, ovvero la volontà consapevole dell'atto che si compie, non essendo richiesta la consapevolezza dell'illegittimità della condotta ed essendo sufficiente la volontarietà dell'azione.
Infine, quanto alla rilevanza dell'errore, l'art. 4 Cdf prevede che «la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti». Errore scusabile che nel caso di specie non risulta sussistente.