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28 novembre 2023 Deontologia forense
L’avvocato Consigliere dell’Ordine non può assumere gli incarichi di delegato e custode alla vendita conferiti dal tribunale
Il divieto opera anche quando tali incarichi, essendo stati fissati criteri predeterminati (ordine alfabetico e rotazione automatica), non possono considerarsi conferiti ad personam.
di La Redazione
Ai Consiglieri dell'Ordine è vietato (ex art. 28, comma 10, Legge n. 247/12) assumere gli incarichi di delegato e custode alla vendita conferiti dal Tribunale, quando per gli stessi siano stati fissati criteri predeterminati (ordine alfabetico e rotazione automatica) e, dunque, non possano considerarsi conferiti ad personam?
 
È questa la domanda posta dal COA di Pesaro e Urbino al Consiglio Nazionale Forense.
 
Con il parere n. parere n. 42 del 17 ottobre 2023, il CNF risponde che il comma 10 cit. dispone testualmente, nella sua ultima parte, che «ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario».
Col termine “incarichi giudiziari” si fa riferimento a tutti quelli in cui l'avvocato opera quale ausiliario del giudice (curatore fallimentare, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). 
Restano esclusi dall'incompatibilità solo gli incarichi che si sostanziano in compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell'attività (amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati).
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