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1 dicembre 2023 Deontologia forense
L’avvocato, professore universitario a tempo pieno, non ha l’obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità professionale

In quanto manca proprio il presupposto del rischio assicurativo.

di La Redazione
Il COA di Trento ha interpellato il Consiglio Nazionale Forense e gli ha sottoposto i seguenti due quesiti:

  1. In primo luogo, il COA chiede se l'avvocato iscritto nell'elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno debba stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
  2. In secondo luogo, si chiede se il professionista iscritto nell'elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno possa assumere l'incarico di consigliere delegato di una società cooperativa senza scopi di lucro, che rientra tra gli incarichi extra-istituzionali ammessi dal Regolamento di Ateneo o se in relazione a tale incarico debba invece applicarsi l'art. 18 della L. n. 247/12.
 
Con il parere n. 39 del 17 ottobre 2023, il Consiglio Nazionale Forense, con riferimento al primo quesito, afferma che nel caso del docente universitario iscritto nell'elenco speciale, l'adempimento dell'obbligo assicurativo consegue all'effettiva esistenza del rischio che sta alla base. 
Di conseguenza, nel caso in cui il docente eserciti la professione, seppur nei limiti previsti dall'ordinamento universitario, entro quei limiti sarà soggetto all'obbligo di stipula dell'assicurazione.
Infatti, «L'art. 12 della L. 247/2012 prescrive l'obbligo per l'avvocato di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compreso quello per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti».
Pertanto, i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti nell'elenco di cui all'art. 15, lett. d) della L. 247/2012, aventi lo status giuridico indicato nel quesito, possono svolgere attività professionale esclusivamente nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario
Nel caso di specie è l'ordinamento universitario stesso a precludere l'esercizio di attività professionale, di conseguenza i soggetti interessati non hanno in questo caso l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa in quanto manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo.
 
Quanto invece al secondo quesito, il Consiglio afferma che l'assunzione di poteri gestori è compatibile con l'esercizio della professione solo nel caso in cui la società non eserciti attività di natura commerciale
In tutti gli altri casi, l'assunzione di cariche sociali, compresa anche quella di consigliere di amministrazione, è compatibile con l'esercizio della professione solo ove non comporti l'esercizio di poteri gestori.
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