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13 dicembre 2023 Deontologia forense
Illecito disciplinare: l’assenza di un danno rileva solo ai fini della commisurazione della sanzione
Detta circostanza non fa venir meno l'illiceità della condotta deontologicamente rilevante.
di La Redazione
Un avvocato, a seguito di esposto da parte di una cliente, veniva sottoposto a giudizio disciplinare per aver omesso di procedere alla costituzione di parte civile nel processo, nell'interesse della donna, nonché di informarla circa lo svolgimento del mandato. Ad esito dell'udienza dibattimentale, il CDD dichiarava l'incolpato responsabile delle suddette violazioni e gli comminava la sanzione della censura.
L'avvocato presenta ricorso lamentando, tra vari motivi, la mancanza di volontà della sua condotta nonché un danno effettivo conseguente alla stessa.
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Ad esempio, la mancata costituzione di parte civile, a detta del ricorrente, è stata del tutto involontaria in quanto è dipesa da circostanze imprevedibili che hanno ritardato di pochi minuti l'arrivo del professionista in udienza. |
Con sentenza n. 212 del 19 ottobre, il CNF ricorda innanzitutto che, i fini degli illeciti professionali, «è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione».
È, così, l'evitabilità della condotta a delineare la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, a nulla rilevando la sussistenza di una causa di giustificazione o non punibilità.
Irrilevante è poi che non si siano prodotti danni a carico della esponente in quanto il fine del procedimento è salvaguardare il decoro e la dignità della classe forense. L'eventuale assenza di un danno, o il suo risarcimento, possono rilevare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
Ciò presupposto, con sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023, il CNF accoglie parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione disciplinare all'avvertimento.