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15 dicembre 2023 Deontologia forense
Nel caso in cui il difensore di turno sia impossibilitato a presenziare in udienza, il COA può indicare e nominare il sostituto
Se il difensore informa il COA di non poter presenziare all'udienza prima ancora dell'inizio del turno stesso, il Consiglio, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 29 disp. att. c.p.p. e 97, c. 2, c.p.p., può indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel rispetto del criterio di rotazione, scelto tra quelli inseriti in un'apposita lista della quale il COA deve dotarsi.
di La Redazione
Il COA di Roma ha interpellato il Consiglio Nazionale Forense «circa la possibilità, nell'ambito delle liste dei difensori di ufficio dal Consiglio predisposte, e nel pieno rispetto della disciplina dell'elenco Unico Nazionale tenuto dal codesto CNF, e del sistema di turnazione giornaliero di sostituzione in udienza, al fine di garantire il regolare svolgimento dei processi, in caso di impedimento del collega difensore di turno e prima ancora dell'inizio del turno stesso, che sia il medesimo Consiglio ad indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, escludendo la possibilità di delega diretta da parte del turnista impedito».
 
Il Consiglio Nazionale Forense, col parere n. 47 del 28 novembre 2023, ha risposto al quesito sulla questione attenente alla gestione delle liste tenute dal COA ed al sistema di turnazione giornaliero, entrambe di competenza del COA.
Al quesito, il Consiglio Nazionale Forense fornisce una risposta parzialmente affermativa.

precisazione

Nel caso in cui il “turnista impedito” informi il COA di non poter presenziare all'udienza, prima ancora dell'inizio del turno stesso, lo stesso Consiglio, nel rispetto del combinato disposto previsto dagli artt. 29 disp. att. c.p.p. e 97, c. 2, c.p.p., può indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel rispetto del criterio di rotazione, scelto tra quelli inseriti in un'apposita lista della quale il COA deve dotarsi; ad ogni modo, il difensore “turnista” impedito può nominare un sostituto processuale di sua scelta, ai sensi dell'art. 102 c.p.p..

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