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19 dicembre 2023 Deontologia forense
Quando l’avvocato non può difendere un coniuge o un convivente contro l’altro?
L'art. 68, c. 4, c.d.f. impone all'avvocato che ha prestato la propria assistenza congiunta a coniugi o conviventi di astenersi dall'assistere uno solo di essi nelle successive controversie tra loro intercorse.
di La Redazione
Tizio, con un esposto presentato al COA di Venezia, dichiarava di essersi rivolto, insieme alla propria moglie, all'avvocato Caio, odierno ricorrente, in quanto volevano separarsi consensualmente e, quindi volevano rivolgersi ad un solo avvocato che rappresentasse entrambi.
Il professionista predisponeva, quindi, il ricorso congiunto, fissando le condizioni di separazione, sulla base di precedenti interlocuzioni avvenute con la sola moglie di Tizio.
L'esponente accettava tali condizioni ed in seguito all'omologata separazione, lo stesso non aveva più contatti con l'avvocato, fino al momento in cui gli veniva notificato un ricorso per divorzio giudiziale proposto dalla moglie, con il patrocinio del suddetto difensore. 
 
L'avvocato si difende riferendo di aver redatto il ricorso per separazione dopo essersi confrontato con i coniugi e di aver discusso con loro le relative condizioni.
Dopo 6 mesi, aveva poi comunicato ad entrambi il decorso del termine per presentare il ricorso per divorzio; successivamente, la moglie dell'esponente gli chiedeva di predisporre un ricorso per divorzio, alle condizioni di separazione in precedenza concordate con il marito.
Il professionista aderiva alle richieste della moglie senza tuttavia raccogliere il mandato dell'esponente, dal momento che, a suo dire, le condizioni di separazione apparivano estremamente vantaggiose per l'esponente.
 
La controversia giunge dinanzi al CDD, il quale incolpava l'avvocato di aver violato l'art. 68 c. 4 CDF, che impone all'avvocato che abbia prestato la propria assistenza congiunta a coniugi o conviventi di astenersi dall'assistere uno solo di essi nelle successive controversie tra loro intercorse.
In particolare, il CDD evidenziava il fatto che nel giudizio di separazione, l'avvocato aveva difeso entrambi i coniugi, mentre il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva presentato nell'interesse della sola moglie dell'esponente.
Per questa violazione il Consiglio Distrettuale di Disciplina comminava all'avvocato la sanzione della censura
 
La questione prosegue dinanzi al CNF, il quale con sentenza n. 217 del 25 ottobre 2023, rigetta il ricorso dell'avvocato ricorrente e conferma la statuizione del CDD. 
Per il CNF, il CDD ha correttamente ritenuto che la condotta dell'avvocato configurasse la violazione dell'art. 68 CDF riguardante il divieto di assumere incarichi contro la parte (coniuge) già assistita. In relazione all'ambito di applicazione del divieto in parola, bisogna precisare che il divieto previsto dall'art. 68 CDF costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo, derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi, infatti per il perfezionamento dell'illecito deontologico non è necessario l'accertamento dell'esistenza o meno di un conflitto di interessi reale. 

In definitiva, il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza in commento ricorda infatti che:
 

precisazione

«L'art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio».

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