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28 dicembre 2023 Deontologia forense
Il difensore d’ufficio permane nell’elenco anche se non raggiunge il numero minimo di udienze
Con il parere n. 46 del 28 novembre 2023, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che l'avvocato può rimanere nell'elenco dei difensori d'ufficio anche nel caso in cui non raggiunga il numero minimo di udienze richieste.
di La Redazione
Con il parere n. 46 del 28 novembre 2023, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottoposto dal COA di Ivrea, in merito alla possibilità, ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, di derogare al numero minimo di udienze da documentare entro il 31 dicembre autocertificando un numero delle stesse inferiore a 3 a causa di sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione forense.
 
La permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio è disciplinata dall'art. 1-quater dell'art. 29 del D.Lgs n. 271/1989. 
La lettera b) del medesimo articolo stabilisce che «l'esercizio continuativo di attività nel settore penale viene comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio».
Il CNF, in attuazione del D.Lgs. n. 6/2015 recante il Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 247/2012, ha adottato il Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio che, all'art. 5, dettaglia i requisiti per la permanenza dell'elenco. Requisiti che possono essere derogati nei casi prescritti dal Regolamento medesimo.
Nel caso di specie, ossia nell'ipotesi prevista dall'art. 9 del Regolamento prevede che «In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l'avvocato dovrà presenterà la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento».
Pertanto, anche il numero di udienze pari a cinque previsto dalla disposizione regolamentare citata è derogabile con conseguente potere valutativo della Commissione costituita presso il CNF, ai sensi dell'art. 7, c. 2, del Regolamento.
 
Di conseguenza, è possibile che il difensore ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, autocertifichi un numero di udienze inferiori a quelle prescritti sia dall'art. 5 che dall'art. 9 del Regolamento per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato, fermo restando:
  • la necessità che il COA indichi specificamente le ragioni e ne dia evidenza nel relativo parere;
  • la valutazione della Commissione prevista dall'art. 7, c. 2, del Regolamento 
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