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2 gennaio 2024 Deontologia forense
Sospeso l’avvocato per inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
Commette illecito deontologico l'avvocato che non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi.
di La Redazione

precisazione

«Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari».

Il procedimento disciplinare trae origine da un esposto presentato da Caia con il quale si censurava la condotta tenuta dall'avvocato in merito alla gestione di una causa di risarcimento danni da sinistro stradale che le aveva provocato una doppia soccombenza, a suo dire causata dalla negligenza professionale dell'incolpato.
In particolare, la esponente si doleva del fatto che l'incolpato non avesse adempiuto agli obblighi imposti con la sentenza che aveva accertato in via definitiva la sua responsabilità professionale, costringendola ad agire esecutivamente nei confronti del professionista.
All'esito del procedimento, il CDD comminava all'avvocato, per aver violato l'articolo 64 del Codice deontologico, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di 4 mesi. 
 
E' chiaro che il mancato adempimento che si protrae fino a provocare una procedura esecutiva integra la violazione degli artt. 63 e 64 del Codice deontologico, e lede entrambi i beni protetti da dette norme.
 
Per questo motivo il CNF con la sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023, ha rigettato il ricorso dell'avvocato ricorrente, precisando che il CDD ha fatto buon governo degli indici di commisurazione della sanzione previsti dall'art. 21 del Codice deontologico.
Infatti, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha correttamente individuato la sanzione disciplinare da applicare per la violazione dell'art. 64 del Codice deontologico, che prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense da 2 mesi a 6 mesi, riducendo il massimo edittale a 4 mesi in ragione delle condizioni soggettive dell'incolpato, quale esito del giudizio complessivo sulla condotta del ricorrente cui è seguita l'applicazione di una pena unica che non è conseguenza della somma delle sanzioni relative alle singole violazioni.
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