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3 gennaio 2024 Deontologia forense
Il contratto a termine è compatibile con “lo stabile inquadramento” richiesto ai fini dell’iscrizione nell’Elenco speciale degli avvocati di enti pubblici?

Con il parere n. 50 dell’11 dicembre 2023, il Consiglio Nazionale Forense ripercorre i tre elementi imprescindibili che devono concorrere per ottenere l’iscrizione in tale Elenco.

di La Redazione
Con il parere n. 50 dell'11 dicembre 2023, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottoposto dal COA di Spoleto in merito «alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici nel caso di un avvocato che abbia sottoscritto un contratto di impiego a tempo determinato per un anno, eventualmente prorogabile e infine prorogato fino al 5 settembre 2024, nel quale si preveda che l'incarico è revocato e il contratto risolto in caso di inosservanza delle direttive del presidente e che è facoltà del Presidente dell'ente revocare l'incarico in caso venga meno il rapporto fiduciario ovvero sussistano precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali».
 
Il CNF precisa che:
 

precisazione

«L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall'art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l'iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all'esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente­ avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale. [così Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 124 del 26 giugno 2021]».

 
Dalle informazioni fornite dal COA non è possibile constatare se ricorrano nella specie i requisiti previsti ai punti i) e iii), compresi i corollari, nonché l'esclusiva adibizione alla trattazione degli affari legali dell'ente. 
Inoltre, la tipologia contrattuale, ossia il contratto a tempo determinato, può in astratto porre problemi sotto il profilo dello stabile inquadramento. 
Desta perplessità, infine, il fatto che sia prevista la possibilità di una revoca per mancata osservanza delle direttive del Presidente dell'ente, laddove l'art. 23 prevede che la responsabilità dell'ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della deontologia.
 
Pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve valutare la compatibilità dell'iscrizione con il rispetto dei principi e dei requisiti sopra riportati.
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