Con il parere n. 50 dell’11 dicembre 2023, il Consiglio Nazionale Forense ripercorre i tre elementi imprescindibili che devono concorrere per ottenere l’iscrizione in tale Elenco.
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«L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall' |
Consiglio Nazionale Forense, parere 11 dicembre 2023, n. 50
Il COA di Spoleto formula quesito in merito alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici nel caso di un avvocato che abbia sottoscritto un contratto di impiego a tempo determinato per un anno, eventualmente prorogabile e infine prorogato fino al 5 settembre 2024, nel quale si preveda che l’incarico è revocato e il contratto risolto in caso di inosservanza delle direttive del presidente e che è facoltà del Presidente dell’ente revocare l’incarico in caso venga meno il rapporto fiduciario ovvero sussistano precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense:
L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale. [così Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 124 del 26 giugno 2021].
Dalle informazioni fornite dal COA in sede di formulazione del quesito non è possibile evincere, in particolare, se ricorrano nella specie i requisiti di cui ai punti i) e iii), compresi i corollari, nonché l’esclusiva adibizione alla trattazione degli affari legali dell’ente. D’altra parte, la tipologia contrattuale (contratto a tempo determinato) può in astratto porre problemi sotto il profilo dello stabile inquadramento. Desta senza dubbio perplessità, infine, il fatto che sia prevista la possibilità di una revoca per mancata osservanza delle direttive del Presidente dell’ente, laddove l’articolo 23 prevede che la responsabilità dell’ufficio (con conseguente possibilità di impartire direttive) sia affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
Valuti pertanto il COA, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi e alla luce delle concrete caratteristiche della fattispecie, la compatibilità dell’iscrizione con il rispetto dei principi e dei requisiti sopra rassegnati.