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4 gennaio 2024 Deontologia forense
Pratica forense: il secondo dominus deve essere iscritto nel medesimo Albo del primo?
Con il parere in commento il CNF fornisce chiarimenti su due quesiti in materia di tirocinio forense.
di La Redazione
Con il parere n. 53 dell'11 dicembre 2023 il Consiglio Nazionale Forense risponde ai due quesiti sottoposti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia.
  • In primo luogo, il COA chiede di sapere se il cd. secondo dominus, previsto dall'art. 41, c. 8, del Codice deontologico, qualora abbia un domicilio professionale differente da quello del dominus, debba comunque essere iscritto nel medesimo Albo degli avvocati presso il quale è iscritto il dominus
  • In secondo luogo, il Consiglio degli Ordine degli Avvocati chiede di sapere se l'iscrizione nel medesimo Albo degli avvocati del dominus si è richiesta anche per il secondo dominus che abbia lo stesso domicilio professionale del primo.

Entrambi i quesiti pongono la questione della necessità che, nei casi previsti dall'art. 41, c. 8 della L. n. 247/12, il secondo avvocato, presso il quale il praticante svolga la pratica forense «previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa» sia iscritto nello stesso Albo del dominus.
La disposizione richiamata, nel prevedere la possibilità per il praticante di svolgere la pratica presso un ulteriore avvocato, non prevede nulla in merito alla necessità che quest'ultimo sia iscritto nello stesso Albo del primo. 
Di conseguenza, in assenza di una esplicita norma, nulla osta a che il praticante integri la pratica presso altro avvocato ulteriore rispetto al dominus, indipendentemente dall'Albo di iscrizione.
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