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«il divieto di cancellazione dall'albo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare (..) opera anche nell'ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall'avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall'albo, e cioè con un atto che, nell'ipotesi in esame, la legge vieta di adottare». |
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«la cancellazione per trasferimento non rientra, in altri termini, tra le eccezioni all'operatività del divieto di cancellazione, tassativamente individuate dalla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense (e cioè: “a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2) e ciò anche nel caso relativo all'iscrizione del praticante abilitato (Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 3 febbraio 2021), nonché b) nell'ipotesi di esercizio da parte dell'Ordine del potere-dovere di annullamento d'ufficio dell'iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus». |
Consiglio Nazionale Forense, parere 11 dicembre 2023, n. 51
Il COA di Milano chiede se sia possibile procedere all’iscrizione per trasferimento, a seguito del nulla osta rilasciato dall’ordine di provenienza di un avvocato a carico del quale risulti la pendenza di procedimento disciplinare.
Come correttamente riportato dal quesito, l’orientamento costante del Consiglio Nazionale Forense sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva esclude che il trasferimento presso altro ordine – implicando la cancellazione dell’iscritto dall’ordine di provenienza – possa avvenire in presenza di procedimenti disciplinari pendenti. Tale divieto si applica tanto all’ordine di provenienza, che non può rilasciare il nulla osta quanto all’ordine di arrivo, che non può disporre l’iscrizione la quale peraltro comporterebbe la contestuale cancellazione dall’ordine di provenienza. In questo senso, vedi da ultimo il parere n. 56/2021.