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9 gennaio 2024 Deontologia forense
No al trasferimento dell’avvocato presso altro ordine in presenza di procedimenti disciplinari pendenti
È quanto ha precisato il CNF rispondendo ad un quesito posto dal COA di Milano.
di La Redazione
È possibile procedere all'iscrizione per trasferimento, a seguito del nulla osta rilasciato dall'ordine di provenienza di un avvocato a carico del quale risulti la pendenza di procedimento disciplinare?
 
È questo il quesito posto dal COA di Milano al Consiglio Nazionale Forense.
 
Il CNF risponde con parere n. 51 dell'11 dicembre 2023, precisando che l'orientamento costante, affermato sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva, esclude che il trasferimento presso altro ordine – implicando la cancellazione dell'iscritto dall'ordine di provenienza – possa avvenire in presenza di procedimenti disciplinari pendenti
 
Divieto, questo, che opera nei confronti sia dell'ordine di provenienza, che non può rilasciare il nulla osta, sia dell'ordine di arrivo, che non può disporre l'iscrizione, la quale comporterebbe tra l'altro la contestuale cancellazione dall'ordine di provenienza.
Su tale ultimo aspetto, il CNF si era già espresso col parere n. 56/2021, stabilendo che:

giurisprudenza

«il divieto di cancellazione dall'albo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare (..) opera anche nell'ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall'avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall'albo, e cioè con un atto che, nell'ipotesi in esame, la legge vieta di adottare».

giurisprudenza

«la cancellazione per trasferimento non rientra, in altri termini, tra le eccezioni all'operatività del divieto di cancellazione, tassativamente individuate dalla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense (e cioè: “a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2) e ciò anche nel caso relativo all'iscrizione del praticante abilitato (Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 3 febbraio 2021), nonché b) nell'ipotesi di esercizio da parte dell'Ordine del potere-dovere di annullamento d'ufficio dell'iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus».

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