
Il Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato).
A seguito di controllo periodico in ordine all'assolvimento dell'obbligo formativo, il COA di Busto Arsizio rilevava che un avvocato non aveva assolto a tale dovere, non avendo conseguito alcun credito per il triennio 2014/2016. Per questo motivo, il Consigliere istruttore proponeva l'approvazione del capo di incolpazione per violazione dell'art. 70, c. 6 Cdf.
Tuttavia, la sezione del CDD si discostava dalla proposta di incolpazione, ritenendo il fatto lieve e scusabile, anche alla luce del tempo trascorso, e disponeva il richiamo verbale nei confronti della professionista. Avverso tale richiamo verbale propone ricorso il COA.
Con sentenza n. 221 del 25 ottobre 2023, il CNF dichiara il ricorso inammissibile.
A fondamento della sua decisione, il Consiglio osserva che l'impugnazione è proposta dal COA quale persona giuridica, soggetto privo della capacità di stare in giudizio senza l'assistenza di alcun difensore. Pertanto, il Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato).
Ciò detto, il CNF rileva che nel caso di specie il ricorso proposto dal COA di Busto Arsizio è mancante sia della delibera di nomina del difensore che della procura alle liti.
Si interroga dunque sulla possibilità o meno che possa operare il regime della sanatoria