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19 gennaio 2024 Deontologia forense
Quando il divieto di assumere incarichi contro ex clienti non è soggetto a limiti temporali?
Il divieto in questione non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello precedentemente espletato.
di La Redazione
Un avvocata veniva citata a giudizio per rispondere della violazione gli artt. 68, commi 2 e 3, e 24, comma 3, C.D.F.. Nello specifico, era emerso che ella, pur avendo sino al 2011 svolto attività di consulenza e difesa su incarico di Tizio e Caio, soci e legali rappresentanti di una s.r.l., aveva rappresentato uno solo di essi in un successivo giudizio civile.
Il CDD, ad esito del dibattimento, riteneva provate le condotte ai sensi degli art. 9, 10, 68, comma 2, 24, comma 3, con esclusione, tuttavia, dell'art. 68, comma 3.
 
La professionista presenta ricorso lamentando l‘insussistenza della ipotesi di conflitto di interesse addebitata in quanto diversi erano “i temi di incarico ed i temi di causa”.
 
In risposta alla censura, il CNF ricorda innanzitutto che «l'avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (..), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (..), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (..)». D'altronde, «il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (..)».

precisazione

Il concetto di estraneità comporta che tra i due incarichi vi sia una assenza di ogni punto di contatto, per garantire il rispetto della ratio della previsione che è quella di impedire il disvalore dell'immagine di autonomia ed indipendenza dell'avvocato.

Presupposto questo, dall'esame degli atti e dalle dichiarazioni rese emerge chiaramente che, nel caso di specie, l'incarico “successivo” assunto dalla ricorrente non era estraneo al primo. La professionista, in conformità ai doveri deontologici, avrebbe dunque dovuto astenersi dal difendere Tizio in un giudizio che aveva ad oggetto questioni che non erano estranee ai rapporti tra lo stesso e Caio.
 
Sulla base di ciò, il CNF rigetta il ricorso con sentenza n. 231 del 31 ottobre 2023.
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