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23 gennaio 2024 Deontologia forense
L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza anche nei confronti di terzi
I doveri di lealtà e correttezza rappresentano regole generali della professione e, dunque, operano non solo verso la parte assistita, ma anche nei confronti di terzi in genere.
di La Redazione
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare con l'accusa di aver, tra vari capi d'incolpazione, omesso il compimento di atti inerenti alla difesa di una cliente, omesso di disporre nei confronti della stessa le dovute comunicazioni, nonché fornito false informazioni sullo svolgimento del mandato.
Ad esito del dell'istruttoria dibattimentale, il CDD, ritenendo provati alcuni degli illeciti, comminava all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 2.
- in via principale, la revoca della decisione in quanto non v'è luogo a provvedimento disciplinare;
- in via subordinata, la modifica della sanzione irrogata in richiamo verbale o altra sanzione attenuata.
Con sentenza n. 233 del 14 luglio 2023, il CNF rigetta il ricorso..
In relazione alla violazione di cui all'art. 9 del Codice deontologico, va evidenziato che l'avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, non solo verso la parte assistita ma anche nei confronti di terzi in genere, posto che questi doveri rappresentano regole generali della professione.
Per quanto attiene invece alla violazione dell'art. 26, comma 3 (adempimento del mandato), e dell'art. 27 (dovere di informazione) del Codice deontologico, va ribadito che «integra inadempimento deontologicamente rilevante la condotta dell'avvocato che, dopo avere accettato l'incarico difensivo ed avere ricevuto dalla parte assistita somme a titolo di acconto sul proprio compenso, abbia omesso di dare esecuzione al relativo mandato e di informare la propria assistita ovvero di avergli fornito false indicazioni circa lo stato del giudizio».
Infine, l'art. 27 Codice deontologico impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione, a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.
Ciò presupposto, venendo al caso di specie, la motivazione resa dal CDD in ordine alle condotte qua contestate appare logica ed adeguata.