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5 febbraio 2024 Deontologia forense
L’avvocato che incarica un collega deve provvedere a retribuirlo se non lo fa il cliente
Nel caso di specie, all'avvocato che è venuto meno al dovere in questione è stata applicata la sanzione della censura.
di La Redazione
L'avvocato Caio presentava un esposto deducendo di aver dall'avvocato Tizio incarichi professionali per due procedure esecutive presso terzi, poi riunite, risoltesi positivamente con l'assegnazione delle somme pignorate in favore della cliente, e di non aver poi ricevuto il pagamento delle proprie competenze.
 
Il CDD promuoveva così un procedimento disciplinare, ad esito del quale Tizio veniva sanzionato con la censura per violazione dell'art. 43 del Codice deontologico.
 
L'avvocato impugna detta decisione lamentando che la sua condotta era connotata da buona fede, sicché andrebbe applicata una sanzione meno afflittiva rispetto alla censura.
 
Con sentenza n. 234 del 8 novembre 2023, il CNF respinge il ricorso.
 
La decisione assunta dal CDD e l'accertamento del fatto svolto sono in linea con quanto stabilito in materia dalla giurisprudenza, secondo la quale:

giurisprudenza

«l'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf».

Inoltre, va disattesa la richiesta di attenuazione della sanzione non apparendo il comportamento in alcun modo giustificato, tale non essendo la convinzione che al pagamento delle competenze avrebbe provveduto la parte assistita, anche in considerazione dei molteplici solleciti di Caio rimasti inevasi.
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