Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
12 febbraio 2024 Deontologia forense
Vietata qualunque tipologia di condotta che possa generare un conflitto di interessi anche solo “potenziale”

Per il CNF, si tratta di un illecito di pericolo volto a garantire l'assoluta terzietà dell'avvocato al di sopra di ogni dubbio.

di La Redazione

Un'avvocatessa veniva sottoposta a procedimento disciplinare per essersi costituita difensore di Tizia nel giudizio di recupero dei compensi professionali promosso dal difensore Caio nei confronti della sua ex cliente, nonostante il pregresso rapporto di collaborazione professionale intrattenuto con Caio per quasi due anni, dunque in palese conflitto di interesse.
Nella stessa sede, Caio si duole inoltre di non essere stato preventivamente avvisato da parte dell'avvocatessa dell'azione che di fatto era contro di lui, e che la stessa aveva richiesto a proprio carico la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il CDD riteneva fondati gli addebiti relativi al contestato conflitto di interesse e all'omessa previa comunicazione al collega dell'azione nei suoi confronti, conseguendone l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi.

L'incolpata ricorre dinanzi al CNF lamentando il travisamento dei fatti in relazione al presunto conflitto di interessi derivante dalla difesa della cliente, già seguita in virtù di un mandato congiunto con l'avvocato Caio. Parimenti il CDD avrebbe travisato i fatti in relazione all'illecito di cui all'art. 38 cdf, in quanto l'azione non comunicata al collega non era in realtà promossa nei confronti dello stesso.

Per il Consiglio il motivo è infondato in riferimento ad entrambi gli addebiti esaminati.
Correttamente il CDD di Messina ha ritenuto che l'art. 24 cdf è a tutela della terzietàdell'avvocato, che non solo deve sussistere, ma è necessario che non ricorrano circostanze tali da porla in dubbio. La norma si riferisce quindi anche alla sola apparenza del conflitto degli interessi: infatti, non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente.

Si tratta, dunque, di «un illecito di pericolo volto a garantire l'assoluta terzietà dell'avvocato al di sopra di ogni dubbio».

Per il CNF, «le valutazioni logiche giuridiche della decisione impugnata appaiano ben motivate ed in particolare appare corretta la considerazione che l'incolpata si sia costituita nel giudizio promosso dall'avvocato Caio nei confronti di una propria ex assistita, tutelando gli interessi di quest'ultima contestando le richieste formulate dal legale, integra la violazione dell'articolo 24 del Codice vigente, sotto il profilo della lealtà e della correttezza, dato che ciò ha rappresentato un nocumento almeno potenziale agli interessi della controparte».

Ne consegue il rigetto del ricorso con sentenza n. 241 dell'8 novembre 2023.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?