
Ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
Giunti dinanzi al CNF, il ricorrente contesta preliminarmente l'esistenza dell'illecito per difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo di essersi trovato nell'impossibilità assoluta di adempiere all'obbligazione derivante dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, non disponendo della somma che era tenuto a pagare.
Secondo il legale, tale incapienza economica avrebbe avuto quale conseguenza l'impossibilità di una diversa condotta e tale assunto, oggettivo, gli avrebbe impedito qualsiasi diversa azione.
Per il CNF, il ricorso non può trovare accoglimento. Ai fini dell'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, non sono necessari il dolo o la colpa, ma è sufficiente la c.d. suitas ovvero la volontà consapevole dell'atto che si compie ovvero la volontarietà dell'azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto.
Quanto alla contestazione dell'art. 64, il Consiglio ribadisce che:
|
«Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari». |
Ciò detto, la condotta del ricorrente integra pacificamente il disposto della violazione contestata. Tuttavia, il CNF decide di applicare la misura minima della sanzione edittale, sul rilievo che l'avvocato, appena ne ha avuto la possibilità economica, ha depositato istanza di conversione del pignoramento e ha ottemperato al versamento di tutto il dovuto.
Con sentenza n. 250 del 14 novembre 2023, il CNF, in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due alla censura.