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1 marzo 2024 Deontologia forense
Sanzionato l’avvocato che omette di controllare le attività delegate al collaboratore di studio

Per il CNF, «il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che pero` ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto».

di La Redazione

Il procedimento disciplinare trae origine da un esposto al COA di Verona in cui due legali lamentavano che nel corso di un contenzioso societario tra un socio, rappresentato dagli esponenti, e la società assistita dall'avvocato Tizio, quest'ultimo aveva inviato due missive direttamente alla controparte, senza alcun preavviso ai colleghi difensori.
Il CDD accertava al violazione degli artt. 19 e 41 C.d.F. e comminava a Tizio la sanzione della censura.

Giunti dinanzi al CNF, Tizio deduce l'assenza di propria responsabilità ex art.7 C.d.f., dal momento che, per l'ampiezza e l'organizzazione del proprio studio professionale, la pratica era stata assegnata ad una collaboratrice avvocata, che, seppur correttamente formata e dotata di postazione di accesso al gestionale in uso nello studio, avrebbe erroneamente inviato le missive ai clienti piuttosto che ai loro difensori.
Pertanto, le due mancanze sarebbero da ricondursi esclusivamente a costei, avendo Tizio posto in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il verificarsi di quanto poi occorso ed essendovi completa assenza di dolo nella sua condotta.

Il CNF rigetta il motivo. Per il Consiglio, «anche volendo considerare le condotte di predisposizione materiale delle due comunicazioni alla controparte riferibili ad una collaboratrice di studio, è indubbio che gravasse sull'avvocato ricorrente un dovere di controllo sulle attività delegate alla collaboratrice di studio e tanto più sugli atti che erano predisposti a suo nome ed in calce ai quali egli apponeva la propria firma».
Il mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori/dipendenti integra l'elemento soggettivo ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare. Infatti, l'omesso controllo costituisce «piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che pero` ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto».

Per questi motivi, il CNF rigetta il ricorso con sentenza n. 277 del 5 dicembre 2023.