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7 marzo 2024 Deontologia forense
La recidiva non presuppone una contestazione esplicita all’avvocato incolpato
Se è pur vero che i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all'avvocato devono essere sufficientemente riportati con l'indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva.
di La Redazione
L'avvocato Tizio veniva sottoposto a procedimento disciplinare con l'accusa di aver omesso di adempiere agli obblighi di pagamento delle spese di lite liquidate in favore di Caio, costringendo il creditore ad avviare azione esecutiva con compromissione della dignità professionale e l'affidamento dei terzi.

precisazione

Per alcuni di tali fatti, Tizio era già stato sottoposto a procedimento disciplinare, che si era concluso con la sanzione disciplinare dell'avvertimento a carico.

Ad esito dell'attività istruttoria, il CDD riteneva l'avvocato colpevole dell'addebito, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 63 c.d.f., e gli comminava la sanzione della censura.

Tizio presenta ricorso contro tale decisione, lamentando che il CCD avrebbe omesso di contestare la recidiva nel capo d'incolpazione e, ad ogni modo, avrebbe omesso di considerare che il precedente disciplinare era assai risalente nel tempo ed aveva avuto origine da un fatto commesso dall'incolpato che all'epoca era ventunenne e non era iscritto all'albo.
 
Con sentenza n. 290 del 5 dicembre 2023, il CNF rigetta il ricorso.
 
Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che:

giurisprudenza

«se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all'incolpato devono essere sufficientemente riportati con l'indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all'atto della decisione disciplinare».

La giurisprudenza, quindi, è conforme nel ritenere ammissibile la valutazione del pregiudizi disciplinari sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari coinvolgenti l'avvocato.
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