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11 marzo 2024 Deontologia forense
La violazione del divieto di assumere incarichi nei confronti degli ex assistiti non è scriminata dal consenso di questi ultimi
L'assenso dell'ex parte assistita non scrimina né esclude la configurabilità dell'illecito previsto dall'art. 68 c.d.f. in tema di limiti all'assunzione di incarichi nei confronti di ex clienti.
di La Redazione
L'avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver assunto l'incarico professionale di difesa in un procedimento di divorzio giudiziale, in nome e per conto di un cliente, dopo aver assistito entrambi i coniugi durante il procedimento di separazione consensuale
 
Il procedimento traeva origine da un esposto presentato al COA di Lecce, dove veniva riferito che l'avvocato, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel giudizio di separazione personale, assisteva solo uno di essi nel successivo giudizio di divorzio, riportando nella comparsa di costituzione fatti e informazioni confidenziali raccolte in occasione del giudizio di separazione dall'altra parte, che avrebbe confidato nella riservatezza professionale del proprio difensore. 
Il COA di Bergamo inviava copia dell'esposto all'avvocato e al Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce, Brindisi, Taranto.
L'esponente dopo aver confermato l'esposto, chiedeva di non procedersi a sanzione disciplinare contro l'avvocato.
All'esito del procedimento, il CDD, riqualificato il fatto nella violazione dell'art. 68 c. 4, anziché c. 2 del CDF, riteneva provati i fatti e accertata la violazione deontologica, riteneva di applicare la sanzione meno grave della censura
Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva impugnazione.
 
Il CNF, ai fini della configurabilità dell'illecito previsto dall'art. 68 CDF, precisa che il cui divieto costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo, derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi, anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale, è irrilevante il consenso che il difensore riceve dalla ex parte assistita, nel caso di specie dall'altro coniuge, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza domestica: «L'assenso della controparte (ex parte assistita) non scrimina né esclude la configurabilità dell'illecito tipizzato all'art. 68 cdf in tema di limiti all'assunzione di incarichi nei confronti di ex clienti».

precisazione

«È disciplinarmente responsabile l'avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi in una causa di separazione personale, assuma il patrocinio di uno solo di essi nel seguito della causa, restando irrilevante l'eventuale consenso prestato a ciò dall'altro coniuge o dal suo difensore». 

Pertanto, quanto alla determinazione della sanzione irrogata, il comportamento successivo tenuto dal ricorrente, che dopo aver avuto contezza dell'esposto, ha rinunciato al mandato conferitogli dalla parte per il giudizio di divorzio, poiché lo stesso non va ad elidere o ad attenuare il disvalore della condotta oggetto della sanzione disciplinare, la sanzione applicata al ricorrente è già contenuta nella misura attenuata della censura, considerato che la sanzione edittale prevista per la condotta tipica è la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da 2 a 6 mesi.
 
In conclusione, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n, 293 del 14 luglio 2023, rigetta il ricorso presentato dall'avvocato.
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