Il CNF esclude l'incompatibilità sul rilievo che l'incarico non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, resta da valutare se la tipologia dell'incarico possa comportare commistione di interessi con l'esercizio della professione.
Con parere n. 1 del 21 febbraio 2024, il CNF risponde al quesito sollevato dal COA di Lecce in merito alla compatibilità con l'esercizio della professione forense dell'incarico di collaborazione professionale conferito dall'AISI quale consulente giuridico in materia di operazioni per scopi istituzionali.
Nelle more del quesito, il COA richiedente precisa che:
- nell'esercizio dell'incarico, l'iscritto si avvarrebbe di garanzie funzionali, ivi compresa quella di agire con generalità diverse da quelle reali, con conseguente esonero da responsabilità penale ai sensi della
Legge n. 124/2007 ; - l'incarico è conferito a titolo di consulenza con corrispettivo soggetto a fatturazione.
Per il CNF, l'incarico non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e pertanto può essere esclusa, sotto il profilo formale, l'incompatibilità di cui all'
Resta da valutare se la tipologia dell'incarico possa comportare commistione di interessi con l'esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica nei confronti di chi, di volta in volta, diriga l'operazione nella quale l'iscritto verrebbe coinvolto.
Consiglio Nazionale Forense, parere 21 febbraio 2024, n. 1
Precisa il COA richiedente che:
a) nell’esercizio dell’incarico, l’iscritto si avvarrebbe di garanzie funzionali, ivi compresa quella di agire con generalità diverse da quelle reali, con conseguente esonero da responsabilità penale ai sensi della legge n. 124/2007;
b) l’incarico è conferito a titolo di consulenza con corrispettivo soggetto a fatturazione.
La risposta è resa nei termini seguenti.
A quanto si evince dal quesito, l’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Può essere dunque esclusa, sotto il profilo formale, l’incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della legge n. 247/12.
Resta da valutare se la tipologia dell’incarico possa comportare commistione di interessi con l’esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica nei confronti di chi, di volta in volta, diriga l’operazione nella quale l’iscritto verrebbe coinvolto. A tale riguardo, può richiamarsi per analogia quanto sostenuto nel parere n. 20/2023 a proposito della diversa fattispecie della possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti l’appartenente a forze armate e, in particolare, il rinvio alla discrezionale valutazione del COA da effettuarsi con riferimento alle concrete caratteristiche del caso.