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20 marzo 2024 Deontologia forense
È illecito suggerire al proprio assistito il compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità
Nel caso di specie, l'avvocato aveva suggerito alla propria cliente di combinare un matrimonio in bianco con un cittadino marocchino suo cliente dietro compenso di 10mila euro, proponendo inoltre agli stessi un lavoro in nero presso il ristorante di un suo cliente.
di La Redazione
L'avvocato era stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia per non aver esercitato l'attività professionale con correttezza, probità, dignità e decoro.
In particolare, il difensore aveva suggerito alla propria cliente di combinare un matrimonio in bianco con un cittadino marocchino suo cliente dietro compenso di 10mila euro, proponendo inoltre agli stessi un lavoro in nero presso il ristorante di un pachistano sempre suo cliente.
In definitiva l'avvocato chiedeva al CNF di riformare la decisione del CDD annullando la sanzione della radiazione.
Con sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023, in Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso dell'avvocato.
In particolare, «l'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria». Riaffermato tale principio, non si ravvisano, nella decisione impugnata, vizi tali da rendere la motivazione incoerente o illogica. Essa, al contrario, appare coerente alle risultanze probatorie, come emerse tanto per via testimoniale che documentale.
Per quanto concerne invece la misura afflittiva applicata, la sanzione della radiazione va ritenuta congrua ed adeguata, sia in relazione alla pluralità delle condotte contestate e tutte confermate, sia alla loro gravità ed alla lesività della immagine e reputazione della categoria forense, sia infine in relazione ai numerosi e gravi precedenti disciplinari dell'incolpato.
Pertanto, integra illecito disciplinare il comportamento del difensore che al proprio cliente suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdf), non costituendo “esimente” l'aver asseritamente operato perseguendo l'interesse dell'assistito medesimo seppur in violazione della legge.