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22 marzo 2024 Deontologia forense
Può rimanere iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici il difensore che si trova ad essere dirigente anche di altri settori?
L’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 23 della legge professionale forense è consentita agli avvocati «ai quali venga assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta».
di La Redazione
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi sottopone all’attenzione del Consiglio Nazionale Forense il seguente questo: può rimanere iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici il difensore che si trova ad essere dirigente, oltre che del Settore Affari legali dell’ente, anche di altro Settore, oltre ad essere, nello stesso tempo, componente del Comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale?
 
Il CNF, col parere n. 4 del 21 febbraio 2024, risponde al quesito.
 
L’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 23 della legge professionale forense è consentita agli avvocati «ai quali venga assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta». Il c. 2 dell’art. 23 prevede che «Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale».
Dalle disposizioni richiamate si deduce che, per poter essere iscritto, il professionista dipendente di ente pubblico deve occuparsi in via esclusiva e stabile della trattazione degli affari legali dell’ente. 
L’assunzione contestuale di qualifica dirigenziale presso altro Settore del medesimo ente fa venir meno il vincolo di esclusività alla trattazione degli affari legali. 
Quanto, invece, all’assunzione della qualifica di componente del Comitato di gestione, non è possibile dedurre dal quesito se tale attività venga svolta nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico, eventualità che farebbe venir meno il vincolo di esclusività, oppure se invece tale carica sia rivestita ad altro titolo.
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