Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
28 marzo 2024 Deontologia forense
Procedimento disciplinare: l’asserita mancata ricezione della decisione notificata via PEC
La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria. Tuttavia quest'ultima non può risolversi in una doglianza in quanto occorre una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all'ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta PEC.
di La Redazione
La vicenda sottoposta all'attenzione di questo Consiglio Nazionale Forense trae origine da un esposto presentato dai due soggetti al COA di Bologna. 
Gli esponenti segnalavano il comportamento scorretto dell'avvocato nei loro confronti, posto in essere mediante numerosissime telefonate dal contenuto ingiurioso e minatorio in ragione delle quali l'avvocato veniva attinto anche da un procedimento penale come imputato di cui agli artt. 612-bis (Atti persecutori), 594 (Ingiuria) e 612 (Minaccia) c.p..
Il COA di Bologna deliberava l'apertura del procedimento disciplinare, che veniva comunicata all'incolpato. 
Gli atti venivano trasmessi per competenza al Consiglio Distrettuale di Disciplina, che notiziava l'incolato dell'avvio della istruttoria preliminare nel corso della quale veniva acquisita copia delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra l'incolpato ed uno degli esponenti, nonché copia della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che in sede di rinvio assolveva l'avvocato.
Il CDD di Bologna approvava e notificava all'avvocato il capo di incolpazione sopra riportato.
In sede dibattimentale la difesa dell'avvocato ricorrente eccepiva la nullità della notifica della citazione a giudizio in quanto la PEC inviata non era visibile ed era stata vista e letta solo la mattina dell'udienza ed a seguito della telefonata ricevuta dalla segreteria del CDD.
Sul punto il Consiglio Distrettuale di Disciplina rigettava l'eccezione, in quanto la notifica al difensore a mezzo PEC era rituale, siccome notificata correttamente, né il difensore aveva fornito la prova sulla asserita mancata visibilità della stessa. 
In definitiva, il CDD applicava all'avocato la sanzione della censura
 
Avverso tale decisione il difensore propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, eccependo la nullità della notifica della citazione a giudizio e mancato raggiungimento dello scopo a cui la notifica è destinata, ovvero di portare il destinatario ad effettiva conoscenza dell'atto, con conseguente nullità della decisione, in quanto emessa con lesione dei diritti e delle facoltà difensive dell'incolpato.
 
Il ricorrente eccepisce, infatti, la nullità del procedimento disciplinare per nullità della notifica della citazione a giudizio e comunque, per il mancato raggiungimento dello scopo, in quanto, pur avendo più volte manifestato l'intenzione di partecipare al procedimento disciplinare non veniva informato della data del dibattimento. Il CDD accoglieva la richiesta.
Dette censure della difesa vanno disattese. Il CDD di Bologna ha notificato in data 11 aprile 2019, quindi con un congruo termine rispetto alla udienza dibattimentale, svoltasi il 30 maggio 2019, all'avvocata Caia, difensore e domiciliataria dell'incolpato, la citazione a giudizio disciplinare, con la esatta indicazione della data del dibattimento. 
Inoltre, come pacificamente ammesso dallo stesso difensore, la segreteria del CDD contattava la professionista e la informava della celebrazione del dibattimento, cui la stessa presenziava, formulando eccezione di nullità della citazione, ossia che la PEC non era visibile ed era stata vista e letta solo la mattina in esito alla telefonata ricevuta dalla segreteria del CDD, chiedendo, pertanto, al Collegio un rinvio per consentire all'incolpato di poter partecipare al procedimento. 
 
Il CDD rigettava sia l'eccezione di nullità, per difetto di prova di mancata leggibilità della PEC, sia la richiesta di rinvio
Tale motivazione è contestata dal ricorrente. 
Come è noto:

precisazione

«la ricevuta PEC di avvenuta consegna risulta opponibile ai terzi fino a prova contraria (così come dispone il DPR 68/2005, in combinato disposto con l'art 48 del Codice dell'amministrazione digitale); tale prova contraria non può risolversi in una doglianza in quanto occorre una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all'ente certificatore che ha provveduto al rilascio della ricevuta PEC di avvenuta consegna».

Di conseguenza, il CDD ha correttamente rigettato l'eccezione, precisando che non possono ritenersi violati i diritti difensivi dell'incolpato che ha partecipato al procedimento depositando memorie, né può censurarsi il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza disciplinare in assenza di un accertato vizio di notifica della citazione a giudizio, in quanto sarebbe necessaria la sussistenza di una comprovata impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. 
Per questo motivo il ricorso va rigettato
Il CDD, nel decidere, ha tenuto presente il contesto in cui si è svolta la vicenda disciplinare come pure gli esiti del processo penale, ritenendo comunque provato che l'incolpato avesse pronunciato le frasi ingiuriose indicate nel capo di incolpazione, che infatti non ha mai contestato. 
Pertanto, il CDD ha accolto la sollevata contestazione relativa all'applicazione della sanzione della censura, ritenuta eccessiva.
Infatti, con la sentenza n. 341 del 29 dicembre 2023, il CNF ha deciso di applicare una sanzione meno gravosa e più congrua, come l'avvertimento, in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti oggetto del disciplinare, l'assenza di successivi comportamenti deontologicamente rilevanti dell'avvocato e la valutazione complessiva del fatto. 
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?