Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
16 aprile 2024 Deontologia forense
Favor rei: se più favorevole al reo, il nuovo Codice deontologico si applica retroattivamente
La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, ossia il 15 dicembre 2014, se più favorevole per l'incolpato.
di La Redazione
Il procedimento trae origine dalla segnalazione inviata al COA di Napoli con cui la Procura informava di aver eseguito nei confronti dell'avvocato l'ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) emessa nell'ambito del procedimento penale a carico di 4 avvocati tra cui l'incolpato, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, omissione in atti di ufficio e abusiva intromissione nel sistema informatico.
L'Avvocato risultava indiziato del reato di corruzione in atti giudiziari in concorso con il cancelliere e un dipendente della Corte d'Appello di Napoli, per essersi accordato con gli stessi affinché, in cambio di 300 euro quale anticipo della maggior somma di 2.500 euro tenessero sotto controllo il fascicolo a carico del signor Caio, all'epoca difeso dall'incolpato nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi la Corte d'Appello di Napoli per evitare che la Corte territoriale revocasse la misura degli arresti domiciliari concessa a Caio, aggravandola con quella della custodia in carcere.
Il procedimento disciplinare proseguiva dinanzi al CDD.
Nel corso dell'udienza, l'incolpato riconosceva la sua responsabilità per aver commesso i fatti oggetto del capo di incolpazione e accettava la sospensione cautelare dall'esercizio della professione. inoltre, riferiva di essere pentito.
In particolare, il difensore chiedeva di infliggere la sanzione della sospensione nei limiti di 8 mesi e 20 giorni.
Il CDD di Napoli dichiarava la responsabilità dell'avvocato e applicava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per 2 anni.

Ritenendo tale sanzione eccessiva, l'avvocato propone ricorso dinanzi al CNF, chiedendo la riforma della decisione impugnata e la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale nei limiti del periodo già sofferto in sede cautelare o, in ogni caso, non superiore ad un anno.
Per il ricorrente, il CDD avrebbe disapplicato il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'individuazione della giusta entità della sanzione deve essere considerato il complessivo comportamento dell'incolpato con riferimento alla condotta, professionale e personale, successiva all'epoca a cui risale il fatto oggetto dell'addebito.
Inoltre, l'avvocato censura la sanzione relativamente «alla violazione della norma più favorevole al reo», sostenendo l'omessa applicazione del principio del favor rei nella determinazione della sanzione. 
Il ricorrente sostiene che, in applicazione della previsione di cui all'art. 65, c. 5, della L. n. 247/2012 secondo la quale «le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato», il CDD avrebbe dovuto contenere la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense nella misura massima di un anno.
 
Il CNF, con sentenza n. 25 del 23 febbraio 2024, ha accolto in parte il ricorso presentato dall'avvocato e ha ridotto la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale ad 1 anno.
Dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il ricorrente critica la misura della disposta sospensione (2 anni) non prevista dalla normativa applicabile all'epoca dei fatti (RDL n. 1578/1933) avendo invece la decisione impugnata fatto applicazione della più recente normativa contenuta nel Nuovo Codice Deontologico.
infatti, «la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza)». Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario confrontare le disposizioni di cui alla normativa precedentemente in vigore con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.
Per il Consiglio tale censura è fondata perché «l'art. 40 n. 3. del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 conv. con modif. in L. 22.1.1934 n. 36, disciplina previgente normativa applicabile ai fatti, prevede per la sospensione il limite massimo di un anno». 
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?