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9 maggio 2024 Deontologia forense
La professione di avvocato è compatibile con l’attività di agente sportivo svolta in forma societaria?
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 9, D.Lgs. n. 37/2021, l'avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi può esercitare tale attività anche in deroga alle specifiche cause di incompatibilità previste dall'art. 18 della L. n. 247/12.
di La Redazione
Vi è, o meno, compatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e l'attività di agente sportivo iscritto nel relativo Registro, svolta in forma societaria?
 
È questo il quesito posto al Consiglio nazionale forense dal COA di Torino.
 
Con parere n. 12 del 19 aprile 2024, il CNF richiama il contenuto dell'art. 4, comma 9, D.Lgs. n. 37/2021, che si applica dal 1° gennaio 2023:

legislazione

«L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti».

Dunque, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in questione (norma speciale che deroga a quella generale di cui all'art. 18 della L. n. 247/12) deve ritenersi che «stante l'esplicita qualifica di compatibilità operata dal legislatore delegato, l'avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi possa esercitare tale attività anche in deroga alle specifiche cause di incompatibilità previste dall'articolo 18 della legge n. 247/12». Resta ferma la soggezione del professionista alle rimanenti disposizioni ordinamentali e deontologiche.

esempio

Già prima del D.Lgs. n. 37 cit., l'orientamento maturato in sede consultiva consentiva l'iscrizione dell'avvocato nel Registro degli agenti sportivi, a condizione che l'attività svolta non rivestisse il carattere della continuità e della professionalità.

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