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16 settembre 2024 Previdenza forense
Gestione separata INPS: niente sanzioni civili per l’avvocato che non si era iscritto prima del 2011

Nel caso di specie i contributi omessi riguardano l'anno 2010, quindi un'epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 che deve interpretarsi nel senso che il professionista non iscritto alla Cassa di appartenenza e non tenuto a versarvi il contributo soggettivo, deve allora essere iscritto alla Gestione separata.

di La Redazione

La Corte d'Appello di Palermo accoglieva l'appello proposto dall'INPS dichiarando dovuti i contributi richiesti all'avvocato a titolo di Gestione separata con riferimento all'attività di libero professionista svolta nel 2010 nelle vesti di avvocato iscritto all'Albo ma non anche a Cassa forense. A sostegno della decisione, il fatto che l'avvocato avesse versato nell'anno in questione il solo contributo integrativo alla Cassa forense.
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso in Cassazione contestando il fatto che i Giudici avessero ritenuto sussistente il suo obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS poiché non aveva versato i contributi alla Cassa in ragione della mancanza dei relativi presupposti (possesso di un reddito inferiore al limite previsto ai fini dell'iscrizione).

Con l'ordinanza n. 24590 del 13 settembre 2024, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso, osservando come dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, la Corte abbia interpretato l'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 nel senso che il professionista non iscritto alla Cassa di appartenenza e non tenuto a versare il contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata presso l'INPS. Nello specifico, qualora il professionista (come nel caso in esame) non superi la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l'iscrizione alla Cassa è tenuto all'iscrizione presso la Gestione separata in ossequio al principio di universalizzazione della copertura assicurativa, assetto interpretativo confermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104/2022.
Tuttavia, essendo i contributi omessi relativi all'anno 2010, quindi ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS. La Corte costituzionale ha infatti sancito l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non esonera il professionista dal pagamento delle sanzioni per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo precedente l'entrata in vigore del Decreto.
Con la sentenza citata, la Consulta ha dunque cancellato la norma incostituzionale dall'ordinamento con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata in parte qua e la declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte del ricorrente.

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