
LA QUESTIONE: Sono esentati dall'azione revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati con sensibile ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti? | |
ATTORE Alfa s.p.a. in amministrazione straordinaria ha chiesto dichiararsi l'inefficacia di tutti i pagamenti dalla stessa effettuati in favore della società Beta s.r.l. tra il 2016 e il 2017 per un importo complessivo superiore a due milioni di euro sostenendo che tali pagamenti fossero stati effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbero dovuti avvenire e che la società convenuta al momento della ricezione del pagamento era a conoscenza dello stato di dissesto di Alfa s.p.a.. |
CONVENUTO Beta s.r.l. ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto in quanto i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria venivano eseguiti da Alfa s.p.a. con sensibile ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti (30 giorni data fattura) e ciò secondo una consuetudine consolidata alla quale le parti si sarebbero praticamente sempre attenute nel corso del rapporto senza sollevare obiezioni. Pertanto, tali pagamenti sarebbero stati effettuati "nei termini d'uso", concordemente individuati tra le parti al di là delle previsioni contrattuali e ciò anche in ragione del rilievo che aveva il loro rapporto commerciale. Inoltre, Beta s.r.l. ha negato di conoscere o di poter conoscere lo stato di insolvenza di Alfa s.p.a. al tempo di esecuzione dei pagamenti. |
LA SOLUZIONE DEL GIUDICE La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di "termini d'uso" si riferisce agli usi negoziali sussistenti tra le parti, e non ai termini contrattualmente previsti, ben potendo i primi sostituirsi all'originaria pattuizione contrattuale, sulla base di una prassi consolidata tra le parti medesime (Cass. 18 marzo 2019, n. 7580 e Cass. 7 dicembre 2016 n. 25162). Di conseguenza, per pagamenti nei termini d'uso si intendono, quindi, quelle elargizioni eseguite con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuate nei tempi utilizzati dalle parti nella concreta pregressa specifica attività commerciale, dovendosi ritenere prevalente la prassi rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte. Pertanto, non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, tanto che non possano più neppure ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, esatti adempimenti. L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell' |
|
IL PROVVEDIMENTO
|
LA QUESTIONE: Come si articola l'onere della prova in relazione ai pagamenti oggetto di revocatoria destinati a fabbisogni vari e quotidiani della famiglia? | |
ATTORE Il Curatore di un fallimento, analizzando la documentazione afferente alla procedura e, in particolare, le risultanze dei movimenti bancari relativi ai conti correnti intestati al socio illimitatamente responsabile accesi presso un istituto di credito, aveva verificato la sussistenza di trasferimenti di denaro, a mezzo bonifico bancario alla moglie, in palese violazione dell'art. 44 e dell'art. 64 L.fall., in quanto «atti a titolo gratuiti compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento» e in quanto all'epoca del loro compimento, lo stato d'insolvenza della fallita era assolutamente conclamato. Pertanto, sussistevano i presupposti per agire in giudizio e promuovere un'azione revocatoria fallimentare avverso i versamenti effettuati ante e post declaratoria di fallimento della società. |
CONVENUTO La moglie del socio illimitatamente responsabile eccepiva che il marito le aveva effettuato i versamenti a titolo gratuito perché la stessa dai propri conti potesse effettuare pagamenti per suo conto e che l'importo era stato utilizzato per pagare i debiti attinenti all'attività lavorativa del marito, le esigenze di vita quotidiana dello stesso e per far fronte alle esigenze di mantenimento per il nucleo familiare. Inoltre, altra parte dell'importo oggetto di domanda era stato incassato a titolo di risarcimento dei danni e utilizzato per acquistare un'autovettura ad uso del marito e della sua attività lavorativa dal momento che la precedente era stata incendiata. Pertanto, gli importi versati a titolo di mantenimento del nucleo familiare devono considerarsi irrevocabili ai sensi dell'art. 64 L.fall. poiché «atti compiuti in adempimento di un dovere morale». |
LA SOLUZIONE DEL GIUDICE Secondo l'art. 64 L.fall., gli atti a titolo gratuito sono inefficaci in relazione alla loro natura oggettiva, rapportata unicamente ad un intervallo temporale anteriore alla dichiarazione di fallimento. Non assumono, infatti, rilevanza alcuna né le situazioni soggettive del terzo (la conoscenza dello stato di insolvenza, la conoscenza della qualità di soggetto fallibile), né tutti gli altri elementi (la sussistenza dell'insolvenza del debitore, l'eventuale pregiudizio arrecato dall'atto) che possono intervenire nella dinamica dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare: l'inefficacia di tali atti è subordinata esclusivamente ad un presupposto di carattere temporale ovverosia che l'atto gratuito sia stato perfezionato nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento. In tal caso, sotto il profilo degli oneri probatori, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente; la quale ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito. Occorre, perciò, indagare sulla natura dell'atto che costituisce in giudizio oggetto di revocatoria e, dunque, la causa in concreto sottesa agli atti di disposizione oggetto di revocatoria, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare. Ai fini dell'art. 64 L.fall. gli atti a titolo gratuito non sono da ritenere solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ebbene, all'esito dell'indagine della causa in concreto sottesa ai versamenti di denaro di cui si discute, questi non possono che ritenersi nella loro integralità quali atti a titolo gratuito. Parte convenuta non ha dimostrato che effettivamente i pagamenti destinati a fabbisogni vari e quotidiani della famiglia venissero effettuati grazie alle somme provenienti dai versamenti di cui si discute, già preordinati ad essi. Oltretutto, tanto non sarebbe da solo bastato ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 64 L.fall. incombendo sulla convenuta anche la prova della proporzionalità al patrimonio del donante. |
|
IL PROVVEDIMENTO |
LA QUESTIONE: È revocabile l'atto costituivo di un fondo patrimoniale anche se i creditori conserverebbero la facoltà di aggredire i beni? | |
ATTORE La Curatela del Fallimento Alfa s.p.a. esperiva l'azione revocatoria fallimentare nei confronti dei coniugi Tizio e Caia, chiedendo che il Tribunale accertasse i presupposti per la revoca dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, realizzato dai coniugi e avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare di Tizio. Questi si era determinato alla costituzione di un fondo patrimoniale dopo aver ricevuto una lettera di diffida della Curatela, che illustrava i rimproveri di responsabilità, e dopo avere avuto comunicazione di un decreto che aveva rigettato la sua domanda di ammissione al passivo, in accoglimento della eccezione di inadempimento sollevata dalla Curatela. |
CONVENUTI I coniugi eccepivano che i beni costituiti nel fondo patrimoniale non erano sottratti alle azioni esecutive dei creditori per debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni familiari, ai sensi dell' |
LA SOLUZIONE DEL GIUDICE Il vincolo giuridico impresso sui beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale impedisce ai creditori di intraprendere azioni esecutive sugli stessi e sui loro frutti, in deroga all' |
|
IL PROVVEDIMENTO
|