Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti

7 giugno 2024 Persone, famiglie e minori
Tribunale di Cagliari: l’incompatibilità caratteriale non è motivo di addebito della separazione
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
di La Redazione
LA QUESTIONE: Quali sono le condizioni per dichiarare l'addebito della separazione?

Il ricorrente

Secondo Tizio, il rapporto coniugale, in un primo periodo felice si era progressivamente deteriorato, a causa di incompatibilità caratteriali acuitesi con la maturità e determinate dal carattere spigoloso della resistente, la quale aveva posto in essere atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi e non aveva contribuito in alcun modo al soddisfacimento delle esigenze della famiglia trattenendo per sé tutte le somme di denaro incamerate con l'espletamento di attività lavorative e /o regalie di parenti. Tanto premesso chiedeva la richiesta della separazione personale con addebito alla moglie e assegnazione alla resistente della casa coniugale. Ha domandato altresì che venga posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni.

Il resistente

La resistente evidenziava di essere stata costretta a vivere in un ambiente indecoroso e pericoloso per la salute stante l'inagibilità e inabilità della casa coniugale; -di contestare in quanto infondate le accuse di disinteresse nei confronti del coniuge e di aver offerto la propria disponibilità al marito per ogni necessità durante la degenza ospedaliera; di essere venuta a conoscenza che il ricorrente aveva domandato nel corso del matrimonio dei finanziamenti non utilizzati per spese relative alla famiglia ma per spese personalissime, inoltre che lo stesso ha sempre serbato nel corso del matrimonio una condotta violenta.

La soluzione del giudice

Essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrevano senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi. In questa logica, la pronuncia di addebito non può fondarsi solamente sulla violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Nel caso di specie, parte resistente non aveva riproposto la domanda di addebito in sede di precisazione delle conclusioni; quanto al ricorrente, egli aveva assunto che l'unione coniugale, felice per lungo tempo, si sarebbe progressivamente deteriorata a causa fondamentalmente di incompatibilità caratteriali che si sarebbero acuite con la maturità e in quanto la resistente avrebbe posto in essere atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, oltreché dimostrare successivamente disinteresse nei suoi confronti in occasione di una degenza ospedaliera e poi nella convivenza quotidiana. Gli assunti predetti erano stati integralmente contestati dalla resistente la quale aveva allegato a sua volta di aver subito violenze e prevaricazioni da parte del marito. Non era quindi possibile affermare alla luce degli elementi allegati in giudizio che la crisi coniugale fosse dipesa dal dedotto comportamento della resistente e pertanto la domanda di addebito della separazione proposta nell'interesse del ricorrente è stata rigettata.   

IL PROVVEDIMENTO
Tribunale di Cagliari, 17 maggio 2024, n. 1262
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?